Pignoramento TFR

08/02/2012





Tutela lavoratori e pensionati
Tutela del pensionato



Pignoramento TFR



Pignoramento TFR ( trattamento di fine rapporto )

Così come oggi avviene per i lavoratori del settore privato e per quelli dello Stato, anche per quelli delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato (come per esempio gli enti locali o le regioni) deve valere il limite della pignorabilità dell'indennità di fine servizio solo entro il quinto del suo ammontare.

A stabilirlo è stata la Corte costituzionale con sentenza n. 438 del 9 dicembre 2005, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424, nella parte in cui consentiva la sequestrabilità e pignorabilità del TFS, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, anche oltre i limiti di un quinto.

Già con sentenza 4 luglio 1997, n. 225, la Corte costituzionale aveva sindacato la legittimità del predetto articolo nella parte in cui prevedeva, limitatamente ai dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile









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