Tutela disabili
Pensione d'invalidità civile ...
Riconoscimento invalidità civile
Chi può essere riconosciuto invalido civile?
La legge definisce invalido civile il cittadino affetto da infermità
invalidanti non più migliorabili, che determinano una sensibile
riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente
intesa e sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
Possono essere riconosciuti invalidi anche soggetti infra - diciottenni
ed ultra - sessantacinquenni affetti da infermità invalidanti, così come
i soggetti ciechi e sordomuti. Ai fini dell'assistenza socio-sanitaria e
della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano
invalidi i soggetti minori o di età superiore ai 65 anni che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età.
Sono escluse le situazioni già riconosciute come dipendenti da cause di
guerra, di servizio e/o di lavoro.
A Chi presentare la domanda di riconoscimento
Per attestare un'invalidità civile è necessario richiedere una visita
del medico di base, il quale dovrà compilare l'apposita domanda da
inviare alla locale Commissione Invalidi. La domanda, debitamente
firmata e timbrata dal medico di base, dovrà essere inviata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
La domanda dovrà essere inviata alla ASL del comune di residenza.
Entro tre mesi dal ricevimento della domanda la Commissione della ASL
per il riconoscimento dell'invalidità inviterà il richiedente a
presentarsi per sottoporsi a la visita medico-legale.
Il medico legale stabilirà quindi un punteggio d'invalidità, per il
quale:
• con 46 punti è possibile l'Iscrizione al Collocamento Obbligatorio.
• con 74 punti è possibile chiedere la pensione di invalidità.
In entrambi i casi, se il punteggio risulta di poco sotto le percentuali
sopra riportate, è possibile valutare un eventuale ricorso, da istruire
entro 60 giorni dalla data della risposta attraverso un legale di
fiducia (puoi inoltra gratuitamente a www.legalefacile.it la tua
richiesta di ulteriori informazioni per poter centrare l'obiettivo), e
per il quale è necessario: il certificato contestuale; la denuncia dei
redditi; il codice fiscale; il verbale della Commissione Medica USL.
Se entro 180 giorni non si è avuta risposta, è possibile procedere con
una causa legale.
Altri benefici possibili sono:
• 34% assistenza socio-sanitaria
• 67% esenzione ticket
Quali documenti devono essere allegati alla domanda?
I documenti da allegare sono:
a. certificato medico in originale, redatto dal medico di base o da uno
specialista, attestante tutte le infermità invalidanti;
b. documentazione clinica - di recente rilascio ed in fotocopia -
attestante lo stato di salute (es. cartelle cliniche di eventuali
ricoveri, certificazioni di visite specialistiche effettuate,
prescrizioni mediche, fisioterapie praticate, radiografie ed altri
accertamenti diagnostici o esami eseguiti, prescrizioni mediche,
documenti relativi alle terapie in atto, ecc.).
Il modulo-domanda prevede l'autocertificazione relativa alla data di
nascita, alla residenza ed alla cittadinanza.
Nel caso in cui la persona sia impossibilitata a firmare, è necessario
specificarne il motivo e la dichiarazione dovrà essere raccolta da un
pubblico ufficiale (funzionario del Comune o del Centro civico).
Le domande sono protocollate, registrate ed ordinate in base alla data
di presentazione. La data della visita di accertamento viene comunicata
all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La persona interessata è sottoposta a visita da parte di una delle
Commissioni Mediche istituite presso il Servizio di Medicina Legale
dell'Azienda Sanitaria, che valuta il grado d'invalidità in base alla
documentazione clinica presentata ed all'accertamento delle condizioni
di salute. Durante la visita il richiedente può avvalersi (a proprie
spese) dell'assistenza di un medico di fiducia.
L'esito della visita viene inviato all'interessato presso il proprio
domicilio raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza non
soddisfi il richiedente, egli può ricorrere, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento del verbale contenente l'esito stesso, al competente
ufficio provinciale, allegando un nuovo certificato rilasciato da un
medico specializzato nella disciplina attinente la propria patologia.
Nel caso in cui il richiedente deceda prima della visita gli eredi
possono richiedere che la pratica proceda (riconoscimento d'invalidità
post mortem). In questo caso la Commissione Medica decide sulla base
della documentazione clinica. Tale documentazione deve dimostrare in
modo certo e preciso le patologie invalidanti del richiedente.
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