Tematiche legali
Successioni e donazioni...
Tipi di testamento
Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, in quanto espressione
della volontà del solo testatore, è personale, poiché quest'ultimo è
l'unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa
forma di rappresentanza alcuna, non è ricettizio ma è revocabile e
formale, dovendo estrinsecarsi, a pena di nullità, in una delle forme
previste dalla legge.
Il testamento può essere ordinario o speciale:
a) nell'ambito della prima categoria la legge distingue il testamento
olografo da quello redatto per atto di notaio, a sua volta pubblico o
segreto;
b) mentre i testamenti speciali rappresentano particolari forme di
testamento pubblico, riconosciute solo per determinate situazioni o
circostanze eccezionali.
Il testamento olografo, previsto dall'art. 609 c.c., costituisce la
fattispecie più semplice. Si configura infatti come scrittura privata e
presenta la caratteristica di dovere essere necessariamente scritto per
intero, nonché datato e sottoscritto, di mano del testatore.
La mancanza di autografia rende infatti il testamento nullo, mentre la
sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome
e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con
certezza. La data, infine, deve contenere l'indicazione del giorno, mese
ed anno, in cui il testamento fu scritto.
Il testamento pubblico, previsto dall'art. 603 c.c., rappresenta una
delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste
dalla legge, per atto di notaio, ed ha natura di atto pubblico, facendo
piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.
Il testatore, in presenza di due testimoni o di quattro allorché
incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto, dichiara
la sua volontà al notaio, che la riceve, ne cura la redazione per
iscritto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. Di tali
formalità è fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto
dal testatore, dai testimoni e dal notaio e deve indicare il luogo, la
data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione.
Il testamento segreto, altra fattispecie redatta per atto di notaio, è
previsto dall'art. 604 c.c. e consiste nella consegna solenne al notaio,
che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni
testamentarie.
Detta consegna avviene personalmente, ad opera del testatore, alla
presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda
testamentaria non ancora sigillata, redigendo inoltre, sullo stesso
involto che contiene la scheda o su un altro, appositamente preparato,
l'atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio
sottoscriveranno.
Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed
anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal
testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto
sottoscrivere per altro impedimento. In tal caso, tuttavia, il testatore
deve dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di
approvarlo, nonché la causa che gli ha impedito la sottoscrizione, che
verrà menzionata nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
I testamenti speciali si configurano poi come dichiarazioni rese dal
testatore ad un pubblico ufficiale od assimilato in circostanze
particolari e redatte per iscritto ad opera di quest'ultimo, con un
efficacia limitata nel tempo e pari a tre mesi dal ritorno della
situazione normale.
Si collocano dunque nel novero dei testamenti speciali quelli redatti in
occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche ed infortuni, che
vengano ricevuti da notaio, conciliatore (oggi giudice di pace) del
luogo, sindaco od assessore delegato che ne faccia le veci nonché da
ministro di culto (art. 609 c.c.).
Ulteriori fattispecie speciali sono rappresentate poi dai testamenti in
navigazione marittima od aerea, ricevuti dal comandante della nave o
dell'aereo (artt. 611 e 616 c.c.), nonché dai testamenti dei militari e
assimilati, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano
militare o da un ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.).
Vuoi porci un quesito o richiedere un approfondimento?
Visita anche la nostra mappa del sito
Tematiche legali

