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Separazione e divorzio...
Condizioni per il divorzio
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può
essere domandato da uno dei coniugi (art. 3 L. 898/70):
a) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi
in precedenza:
- all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con
più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati
politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e
sociale;
- a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del
codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e
524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o
favoreggiamento della prostituzione;
- a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per
tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena
detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582,
quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma
dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
b) nei casi in cui:
- l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei
delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente
articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità
del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del
18.12.1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre
anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche
quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla
parte convenuta;
- il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere
b) e c) del numero 1) si è concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi
costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per
mancanza di pubblico scandalo;
- l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero
l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
- il matrimonio non è stato consumato;
- è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso a norma della L. 14.4.1982, n. 164.
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