Tematiche legali
Risarcimento danni ...
I danni risarcibili
Le classificazioni cui è soggetto il danno risarcibile sono varie e
molteplici.
Si dà in primo luogo la distinzione tra danno materiale, cioè alle cose,
e danno fisico, cioè alla persona.
Sono danni materiali tutti quelli subiti dalle cose di proprietà del
danneggiato a seguito dell'incidente, e vanno risarciti al loro prezzo
di mercato.
I danni fisici sono quelli derivati invece dalla lesione della persona,
e possono originare due distinte categorie di danno: quello da inabilità
temporanea, pari al tempo di guarigione, e quello da invalidità
permanente, che coincide invece con la diminuzione della capacità
fisica.
Per ciascuna di queste due categorie si possono configurare due
ulteriori tipi di classificazioni:
Il danno patrimoniale: può consistere in un perdita del proprio
patrimonio (es.: il danno al veicolo, gli indumenti, le spese mediche,
etc.) o in un mancato guadagno (es.: i giorni di malattia in cui non si
è potuto lavorare).
Il danno non patrimoniale: essenzialmente può consistere nel danno
biologico - (cioè nella lesione del diritto alla salute di cui ogni
soggetto è titolare), nel danno morale - (cioè nel dolore fisico o
psichico transeunte derivante dal fatto illecito) e nel danno
esistenziale o danno non patrimoniale ulteriore - (consiste nella
compromissione della sfera realizzatrice di un individuo e attiene al
fare della vittima, esso consegue alla lesione di altri valori
costituzionalmente garantiti attinenti alla persona). ulteriori
precisazioni sulle tre tipologie di danno succitate, vengono di seguito
riportate:
a) Il danno biologico è la lesione dell'integrità fisica e psichica del
soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla
capacità di produzione di reddito del danneggiato. Trattasi cioè di
fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del
danneggiato.
Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno
non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione,
consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di
relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale
e la riduzione della capacità lavorativa generica.
b) Il danno morale è rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle
ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subiti. Tale danno è
individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato
d'animo del danneggiato in conseguenza di un fatto illecito.
Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la
conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità
dell'autore materiale del fatto sia provata.
Il danno punitivo è infine quello che le assicurazioni sono tenute a
risarcire per non essersi adoperate ai fini di una definizione
stragiudiziale della controversia, costringendo il danneggiato ad agire
in via giudiziale con conseguente perdita di tempo e di denaro.
c) Il danno esistenziale può sussistere anche senza essere la
conseguenza di un fatto illecito. Tl danno in parola consiste nella
compromissione della sfera realizzatrice di un individuo e attinente al
fare della vittima; esso consegue alle lesioni di altri valori
costituzionalmente garantiti attinenti alla persona umana. A focalizzare
definitivamente i contorni del danno esistenziale sono state le recenti
sentenze della Corte di Cassazione nnrr.. 8827 e 8828 del 2003, seguite
dalla sentenza della Corte Costituzionale nr. 233 del 2003.
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