Tematiche legali
Responsabilità del medico...
Elementi normativi
Vi è responsabilità quando il medico non abbia osservato, sia per
mancanza di adeguata preparazione professionale che per negligenza, le
comuni regole necessarie allo svolgimento della propria professione. Per
individuare tale responsabilità del medico, occorre avere riguardo a
vari parametri, e individuare la difficoltà della diagnosi o
dell'intervento effettuato.
Nel quadro normativo, esiste una disciplina di tale responsabilità,
prevista dal combinato disposto degli artt.1176 e 2236 del codice
civile. L'art 1176, 2 comma, prevede che "nell'adempimento delle
obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività
esercitata."
Il medico risponde pertanto delle conseguenze del suo operato se ha
agito con imperizia e negligenza (colpa lieve), qualora l'intervento non
abbia presentato problemi tecnici di speciale difficoltà.
Nel caso di situazioni che comportino problemi di rilevante difficoltà,
l'art.2236 c.c. prevede un'attenuazione della normale responsabilità
medica, sempre che il medico dimostri l'esistenza di tali problemi
tecnici. In tale ipotesi, il medico è obbligato al risarcimento dei
danni solo se ha agito con dolo o colpa grave.
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