Responsabilità del medico: Elementi normativi

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Responsabilità del medico...
Elementi normativi

 

Vi è responsabilità quando il medico non abbia osservato, sia per mancanza di adeguata preparazione professionale che per negligenza, le comuni regole necessarie allo svolgimento della propria professione. Per individuare tale responsabilità del medico, occorre avere riguardo a vari parametri, e individuare la difficoltà della diagnosi o dell'intervento effettuato.
Nel quadro normativo, esiste una disciplina di tale responsabilità, prevista dal combinato disposto degli artt.1176 e 2236 del codice civile. L'art 1176, 2 comma, prevede che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata."
Il medico risponde pertanto delle conseguenze del suo operato se ha agito con imperizia e negligenza (colpa lieve), qualora l'intervento non abbia presentato problemi tecnici di speciale difficoltà.
Nel caso di situazioni che comportino problemi di rilevante difficoltà, l'art.2236 c.c. prevede un'attenuazione della normale responsabilità medica, sempre che il medico dimostri l'esistenza di tali problemi tecnici. In tale ipotesi, il medico è obbligato al risarcimento dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave.





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