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Locazione...
Durata minima
Il codice civile stabilisce un termine massimo per il contratto di
locazione, prevedendo che tale contratto non può avere durata superiore
a 30 anni (art. 1573 c.c.). Nulla stabilisce invece in ordine ad un
termine minimo.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il regime della durata di un
contratto di locazione avente ad oggetto beni immobili segue le regole
dettate dalla L. 392/78 (successivamente modificata e integrata dalla L.
431/98).
In base a tale normativa, gli immobili urbani vengono distinti a seconda
che essi siano adibiti ad uso abitativo oppure ad uso diverso da quello
di abitazione (cioè ad attività commerciali, industriali, artigianali,
turistiche o professionali) e ai relativi contratti di locazione si
applica uno speciale regime che detta regole particolari in ordine alla
durata, alla facoltà di recesso e alla risoluzione.
Da questo regime restano esclusi gli immobili vincolati ai sensi della
Legge n. 1089/39 e quelli appartenenti alle categorie catastali A/1,
A/8, A/9 (quelli cioè di interesse storico o artistico, di edilizia
residenziale pubblica o locati per finalità turistiche), per i quali
continuano a valere le regole del codice civile.
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