Infortunistica stradale: Indennizzo diretto

www.legalefacile.it

facile facile e... aggiornato al 01/08/2010

 





Tematiche legali



Infortunistica stradale...
Indennizzo diretto

 

Dal 1/01/2007 è in vigore il cosiddetto «indennizzo diretto», ovvero la possibilità per i danneggiati di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. La nuova procedura di rimborso si applicherà in caso di incidenti tra due veicoli, entrambi con targa italiana. Non scatterà, invece, per gli incidenti avvenuti all’estero, per quelli in cui sono coinvolti più di due veicoli, per i ciclomotori non muniti della nuova targa e per i danni gravi al conducente (in questo caso ci sarà l’indennizzo diretto solo per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni alla persona bisognerà rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro). L’indennizzo diretto, nelle intenzioni del governo che lo ha imposto obbligatoriamente a tutte le compagnie assicurative, abbrevierà i tempi per l’ottenimento dei risarcimenti. Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia deve procedere al pagamento entro quindici giorni. Per controparte le assicurazioni abbatteranno i costi legali. Si spera così di ottenere un abbassamento delle tariffe, vera chimera per tutti i governanti degli ultimi anni.
Per far partire la procedura, i danneggiati dovranno presentare un modulo blu alla propria assicurazione. La denuncia è obbligatoria anche se si ha torto. In caso contrario, infatti, l’agenzia assicurativa può rivalersi sull’assicurato. Se si pensa di avere ragione bisogna presentare in allegato la richiesta formale di risarcimento (con raccomandata AR, consegnata a mano, via telegramma o fax, o infine per e-mail). Sul modulo blu si devono riportare: le targhe dei due veicoli coinvolti, i nomi degli assicurati, i nomi delle compagnie, la descrizione delle modalità dell’incidente, la data e la firma dei conducenti o degli assicurati (se possibile) o la firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulla ricostruzione dell’incidente. Il modulo firmato da entrambi i coinvolti accorcia i tempi del risarcimento. Per i danni ai veicoli e alle cose la risposta delle compagnia deve infatti pervenire entro 30 giorni anziché 60. Ce ne vogliono 90, invece, in caso di danni al conducente. Se l’assicurato non è d’accordo con l’offerta della compagnia o con la sua esclusione dalla procedura, ha tempo due anni per fare causa alla sua assicurazione. Per ogni lamentela, il cittadino può ricorrere alla procedura di conciliazione Ania-Associazioni dei consumatori in modo gratuito per sinistri con danni fino ai 15.000 euro. 





Vuoi porci un quesito o richiedere un approfondimento?



Visita anche la nostra mappa del sito



Tematiche legali