Tematiche legali
Infortunistica stradale...
Indennizzo diretto
Dal 1/01/2007 è in vigore il cosiddetto «indennizzo diretto», ovvero la
possibilità per i danneggiati di essere risarciti direttamente dal
proprio assicuratore. La nuova procedura di rimborso si applicherà in
caso di incidenti tra due veicoli, entrambi con targa italiana. Non
scatterà, invece, per gli incidenti avvenuti all’estero, per quelli in
cui sono coinvolti più di due veicoli, per i ciclomotori non muniti
della nuova targa e per i danni gravi al conducente (in questo caso ci
sarà l’indennizzo diretto solo per i danni al veicolo e alle cose
trasportate, mentre per i danni alla persona bisognerà rivolgersi alla
compagnia del veicolo responsabile del sinistro). L’indennizzo diretto,
nelle intenzioni del governo che lo ha imposto obbligatoriamente a tutte
le compagnie assicurative, abbrevierà i tempi per l’ottenimento dei
risarcimenti. Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia
deve procedere al pagamento entro quindici giorni. Per controparte le
assicurazioni abbatteranno i costi legali. Si spera così di ottenere un
abbassamento delle tariffe, vera chimera per tutti i governanti degli
ultimi anni.
Per far partire la procedura, i danneggiati dovranno presentare un
modulo blu alla propria assicurazione. La denuncia è obbligatoria anche
se si ha torto. In caso contrario, infatti, l’agenzia assicurativa può
rivalersi sull’assicurato. Se si pensa di avere ragione bisogna
presentare in allegato la richiesta formale di risarcimento (con
raccomandata AR, consegnata a mano, via telegramma o fax, o infine per
e-mail). Sul modulo blu si devono riportare: le targhe dei due veicoli
coinvolti, i nomi degli assicurati, i nomi delle compagnie, la
descrizione delle modalità dell’incidente, la data e la firma dei
conducenti o degli assicurati (se possibile) o la firma del conducente o
assicurato in caso di disaccordo sulla ricostruzione dell’incidente. Il
modulo firmato da entrambi i coinvolti accorcia i tempi del
risarcimento. Per i danni ai veicoli e alle cose la risposta delle
compagnia deve infatti pervenire entro 30 giorni anziché 60. Ce ne
vogliono 90, invece, in caso di danni al conducente. Se l’assicurato non
è d’accordo con l’offerta della compagnia o con la sua esclusione dalla
procedura, ha tempo due anni per fare causa alla sua assicurazione. Per
ogni lamentela, il cittadino può ricorrere alla procedura di
conciliazione Ania-Associazioni dei consumatori in modo gratuito per
sinistri con danni fino ai 15.000 euro.
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