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Soldi e banche
Simulazione del contratto
Non è possibile provare per testi la simulazione del prezzo del contratto.
La Cassazione Civile sez. un., sentenza 7246 del 26-03-2007, nel ribaltare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ammetteva la prova testimoniale in ordine alla simulazione del prezzo della compravendita, respinge l’argomento sul quale tale impostazione si reggeva.
In particolare con la succitata sentenza è stato risolto un contrasto di giurisprudenza, infatti, le Sezioni Unite hanno statuito che, in tema di simulazione relativa parziale inerente ad una compravendita immobiliare, non è ammissibile inter partes la prova testimoniale in ordine all’ammontare del prezzo.
La sentenza 7246/2007 è invero abbastanza particolare, ma il principio enunciato può adattarsi, ad una molteplicità di ipotesi le più disparate, nelle quali si rimetta in discussione un contratto già perfezionato e si pretenda la restituzione del prezzo pagato per inadempimento del venditore o comunque un risarcimento su quella base.
In tutti questi casi, dunque , stando a quanto statuito in questa sentenza della Suprema Corte , nel caso si pretenda la restituzione del prezzo pagato non si potrà più provare per testi di aver pagato somme in più rispetto a quelle che risultano in contratto
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