Risoluzione del contratto di mutuo per ritardato pagamento delle rate

23/02/2012





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Soldi e banche



Risoluzione del contratto di mutuo per ritardato pagamento delle rate



L'articolo 40 del Testo Unico Bancario, riferito al credito fondiario, stabilisce che "la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

Per ritardato pagamento deve intendersi quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

La banca può richiedere il rimborso del suo credito se il beneficiario del mutuo anche solo per una rata abbia ritardato il pagamento di centottanta giorni rispetto alla scadenza della rata

Per mancato pagamento deve, quindi, intendersi anche il ritardo del pagamento della rata di 180 giorni rispetto alla sua scadenza.

Analizzando le dinamiche scaturenti dalle ipotizzate circostanze di inadempimento si ritiene utile evidenziare ad esempio che quando sussistono ritardati pagamenti di una rata o altre pendenze complementari, un eventuale versamento verrà imputato alla rata corrente ma bensì alle pendenze più datate.

Sono ricomprese nell’ambito delle spese complementari ad esempio le spese legali, le coperture assicurative, i rimborsi di eventuali altri costi anticipati dalla banca per conto del mutuatario ed eventuali interessi di mora.

In pratica, come già evidenziato, solo dopo che il mutuatario abbia rimborsato le predette spese complementari potrà indirizzare il denaro versato al pagamento della rata di mutuo più vecchia.












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