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Soldi e banche
Estinzione mutuo
Estinzione anticipata o parzialmente di un mutuo a costo zero?
Il decreto legge Bersani n. 7/07 oltre ha ridisegnare i confini dell’equità sui contratti bancari ha finalmente reso possibile l’estinzione anticipata o parziale dei mutui.
Le novità riguardano, come anticipato, i mutui accesi prima del 2 febbraio 2007 con una chiara distinzione tra quelli stipulati prima del 2001 e dopo il 2001, tra quelli a tasso fisso e quelli a tasso variabile.
Grande soddisfazione per le associazioni consumatori relativamente all’azzeramento dei costi di penale negli ultimi due anni prima della scadenza del contratto, con sconti significativi nel terz’ultimo anno:
1. Per il variabile e per i misti :
• dall’attuale penale dell’ 1-3% si scende allo 0,50% ,
• nulle le penali negli ultimi due anni
2. per il fisso: dall’attuale penale 3-5% si scende
• allo 0,50% se stipulato prima del 2001;
• all’ 1,90-1,50% se acceso dopo il 2001.
3. Nulle negli ultimi due anni.
Ecco un breve riassunto delle novità:
Mutui accesi prima del 1° gennaio 2001 a tasso fisso e variabile
La soglia massima di penale per l’estinzione è fissata allo 0,50% anche per i mutui a tasso misto. Nel caso in cui il mutuo sia prossimo alla scadenza per il terz’ultimo anno la penalità scende allo 0,20% e per gli ultimi due anni non è prevista alcuna penalità.
È prevista inoltre una clausola di salvaguardia che prevede per quei casi che già oggi sono al di sotto dello 0,50% una riduzione comunque dello 0,20% nel caso di tasso fisso e zero nel caso di mutuo a tasso variabile.
Sono proprio i mutui accesi prima del 2001 che possono essere maggiormente interessati da una possibile estinzione anticipata, poiché i tassi d’interesse praticati sono ancora all’8%.
Mutui stipulati dopo il 1° gennaio 2001
Rimangono inalterate le condizioni per i mutui a tasso variabile e quelli a tasso misto, cioè la penale soglia è fissata allo 0,50%-0,20% e 0% per gli ultimi due anni, così come permane la clausola di salvaguardia.
Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all’1,90% nel caso in cui l’estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, che scende all’1,50% per la seconda metà del mutuo.
Inoltre anche per questi nel terz’ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni.
Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale pari o superiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,25%.
Per i mutui con penale inferiore all’1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile. Per essere più espliciti: nel caso in cui il contratto di mutuo fosse già all’1,90% viene applicata comunque una riduzione dello 0,25%, pertanto la penale sarà dell’1,65%.
Condizioni di risparmio
Il risparmio deve comunque essere sempre non inferiore allo 0,25- 0,15% anche nel caso di penali superiori all’ 1,90% (per essere più espliciti: nel caso in cui il contratto di mutuo avesse una penale al 2% si applicherebbe invece la penale dell’ 1,75% ).
Inoltre i benefici devono essere applicati automaticamente e senza alcun costo (neppure di comunicazione) senza cioè che il consumatore ne debba fare esplicita richiesta.
Per coloro che avessero estinto il mutuo in questo periodo, le maggiori somme versate saranno rimborsate sulla base del nuovo ammontare delle penali
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