Anatocismo bancario

23/02/2012





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Soldi e banche



Anatocismo bancario



Se sei titolare di c/c scopri se sei stato vittima dell'anatocismo?

L’anatocismo bancario è quel meccanismo perverso in base al quale le banche calcolavano gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti: per es. se su una somma mutuata di 1.000, alla fine del I trimestre era maturato 10 di interessi, dal 1° aprile conteggiavano gli interessi non più su 1.000 bensì su 1.010; e così via, producendo un effetto “valanga”. Pare che circa 300.000 piccoli imprenditori siano falliti “grazie” a questo giochino.

I correntisti bancari taglieggiati sono, invece, diversi milioni, chi per piccole somme, chi per somme consistenti o importanti.

Il tutto, in aperto spregio al Codice Civile che vieta questa prassi.

Con sentenza n. 21095 del 4/11/04, le Sezioni Unite della Cassazione civile (il massimo organo collegiale della Corte Suprema) hanno sancito, una volta per tutte, l'illegittimità dell'anatocismo bancario, già riconosciuta con diverse sentenze sezionali.

Recentemente il Tribunale di Pescara con sentenza del 22.01.2008 n. 857, ha condannato una banca locale alla restituzione ad un proprio correntista di 725 mila euro, oltre gli interessi legali dalla domanda di restituzione.

Il processo, durato solo due anni e mezzo, ha puntualmente esaminato la posizione del consumatore a cui la banca aveva addebitato dal 1967 al 7 novembre 2000 quasi un miliardo e mezzo di vecchie lire per illegittimi interessi ultra legali , giorni valuta fittizzi, commissioni di massimo scoperto, spese forfetarie ed anatocismo.

La sentenza, rifacendosi alle pronunce recenti della Corte di Cassazione in materia, ha accolto tutte le doglianze del consumatore-correntista.

Questi in sintesi i principi ribaditi dalla suddetta sentenza:

- Il dies a quo dal quale far partire la prescrizione decennale per l’accertamento del dare-avere è la chiusura del conto: nel caso in esame l’utente ha potuto recuperare le somme illegittime dal 1967 al 2000, data, appunto, di chiusura del rapporto;

- La ricezione degli e/c non fa decadere l’utente dal diritto di contestare le nullità che affliggono il rapporto bancario, ed infatti la Cassazione ha più volte ribadito che non è mai precluso al correntista contestare errori di contabilizzazione anche in caso di mancata impugnazione dell’estratto bancario;

- La corresponsione di indebite competenze non costituisce un’obbligazione naturale: manca la spontaneità, essendo il rapporto contrattuale dominato dalla banca, unica parte che gestisce la contabilità ed il rapporto;

- Indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale determinato secondo gli usi di piazza e sostituzione dello stesso, ai sensi dell’art. 1284 del c.c. , con il tasso legale di volta in volta vigente;

- Illegittimità dell’addebito dei cd. “giorni di valuta”, dovendo applicarsi ad ogni operazione la data in cui è stata eseguita ( infatti le banche sono dotate da alcuni decenni di tecnologia che consente di effettuare le operazioni in tempi reali);

- Illegittimità della cd. commissione di massimo scoperto trimestrale in quanto indeterminata e, comunque, priva di valida giustificazione causale;

- Illegittimità delle cd. spese forfetarie in quanto indeterminate;

- illegittimità dell’anatocismo trimestrale ed impossibilità di sostituirlo con altre forme ( annuale, semestrale ecc.) per violazione dell’art. 1283 c.c.;

- illegittimità della segnalazione alla centrale dei rischi ed obbligo della banca di modificare la posizione dell’utente creditore, segnalato costantemente a debito












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