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Soldi e banche
Accollo del mutuo
L’articolo 1273 del codice civile regola il cosiddetto istituto dell’accollo del mutuo che in pratica è un contratto con cui il debitore (accollato) si accorda con un terzo (accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollante) liberando il primo dall'obbligazione di pagare alle scadenze le somme dovute.
In linea generale l’accollo serve a liberare il debitore originario e a trasferire tale onere in capo ad un altro soggetto.
Per quel che riguarda l’accollo di mutuo si deve intendere subentro nel debito da parte ad esempio di un nuovo proprietario dell’immobile compravenduto e realizzato dal costruttore grazie al finanziamento concessogli dalla banca.
Questo tipo di negozio giuridico offre dei benefici non indifferenti nei confronti del soggetto che subentra, il quale ha la possibilità di subentrare nel contratto di mutuo esistente ed alle stesse condizioni, senza dover sopportare tutti gli oneri e le spese per istruire una nuova pratica di mutuo.
L’accollante in virtù del suo subentro dovrà adempiere aglio obblighi di pagare le rate del mutuo nel rispetto delle scadenze previste nel piano di ammortamento
Giuridicamente dobbiamo distinguere due tipi di accollo, quello cumulativo e quello liberatorio.
Con l’accollo cumulativo ovvero il subentrato non provvederà ad onorare il debito, sarà l'accollato a rispondere del mancato pagamento e provvedere a soddisfare il creditore in prima persona.
Nell'accollo liberatorio invece l’accollato ovvero colui il quale costituì il finanziamento viene completamente liberato dalle obbligazioni contratte tant’è che l'onere del pagamento incombe totalmente ed esclusivamente sull’'accollante (soggetto subentrato nel contratto di mutuo).
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