Eredità giacente

Tags: art 528 cc, rifiuto dell'eredità, nomina del curatore dell'eredità, curatore dell'eredità giacente, obblighi del curatore, mantenimento della consistenza del patrimonio ereditario

18/05/2012



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Testamento



Eredità giacente



IPOTESI DI QUESITO:

In quali circostanze si parla di eredità giacente ?

RISPOSTA:

L’art. 528 c.c. stabilisce che se il chiamato non accetti l'eredità e non abbia il possesso dei beni ereditari, il giudice nella cui circoscrizione si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, provvede a nominare un curatore dell'eredità.

Il curatore dell’eredità nominato dal giudice mira ad impedire che l'eredità rimanga priva di protezione nel tempo intercorrente tra il momento in cui si apre la successione e l'accettazione da parte di taluno dei chiamati.

Il fine perseguito del curatore sarà inoltre quello di tutelare la posizione di coloro che, come gli eventuali creditori del de cuius o i legatari, hanno un evidente interesse al mantenimento della consistenza del patrimonio ereditario.

Come già accennato, l’amministrazione correlata all’ipotesi di eredità giacente si concretizzerà solo se il chiamato oltre a non accettare l’eredità, non abbia il possesso dei beni ereditari, altrimenti in ossequio all’art. 485 decorso un certo periodo di tempo in ogni caso equivarrebbe all'acquisizione della qualità erede.

In quest’ultimo caso sul chiamato all’eredità non incombe alcun obbligo concernente la conservazione del compendio ereditario.


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