Azione di riduzione dell’eredità

Tags: impugnazione di un testamento, disposizioni lesive del testamento, eredi necessari, come ottenere la quota spettante, prescrizione delll'azione, restituzione del bene, sentenza 20644 del 25/09/2004 della cassazione, sentenza 5920 del 15/06/1999 della cassazione

18/05/2012



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Testamento



Azione di riduzione dell’eredità



IPOTESI DI QUESITO:

Sentendo parlare alcuni dei miei fratelli con cui non vado d’accordo mi sembra di aver capito che procederanno legalmente tramite l’azione di riduzione dell’eredità !

Cosa significa ?

RISPOSTA:

L’azione di riduzione è lo strumento previsto dalla legge per impugnare un testamento che contiene disposizioni lesive del diritto ad ottenere una determinata quota di eredità da parte dei cosiddetti eredi legittimari o eredi necessari.

Anche nel caso il de cuius abbia redatto un testamento lesivo dei diritti degli eredi necessari, lo stesso resterà un atto valido ed efficace seppur impugnabile tramite la cosiddetta azione di riduzione.

L’azione di riduzione può essere proposta, per l’ottenimento della quota spettante per legge indipendentemente dalla volontà del de cuius: dai legittimari lesi, dagli eredi dei legittimari lesi e dagli aventi causa dei legittimari lesi.

L’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall’apertura della successione che per legge avviene nel momento della morte della persona della cui eredità si tratta.

A seguito dell’accoglimento della domanda di riduzione da parte del Giudice si diminuiscono proporzionalmente le disposizioni testamentarie.

Poi le donazioni, partendo dall’ultima che ha determinato la lesione della legittima e risalendo via via a quelle precedenti.

In tal modo il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o, se ne ha disposto, il legittimario vittorioso potrà escuterne i beni, per soddisfare il suo diritto.

Infine, sempre prima che siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, qualora il donatario abbia alienato il bene e non abbia beni sufficienti per soddisfare le pretese del legittimario, quest’ultimo potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso.

Anche l’acquirente del bene, pertanto, si vedrà privato del suo diritto sul bene stesso, o quantomeno del suo equivalente in denaro, avendo egli la facoltà di liberarsi dalla pretesa restituzione in natura con il versamento di una somma corrispondente.

Ecco perché ogni qual volta acquistate un immobile le persone un tantino più esperte vi dicono di verificare se il bene acquistato è pervenuto al venditore per donazione.

Sull’argomento concernente la prescrizione dell’azione di riduzione potrebbe rivelarsi utile consultare nel sito ufficiale della cassazione le seguenti sentenze:

- Cass. civ., S.U., 25 ottobre 2004, n. 20644: sulla decorrenza del termine (inizio) di prescrizione dell’azione di riduzione;

- Cass. civ., sez. II, 15 giugno 1999, n. 5920 afferma la natura decennale della prescrizione dell’azione di riduzione decorrente dalla data di pubblicazione del testamento e non da quella di apertura della successione.


spunti per approfondimento:
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