Azione a tutela dell’eredità e Azione di petizione ereditaria

Tags: attivo ereditario, immobile donato abitato da altre persone, qualità di erede, restituzione dell'immobile, art 533 cc, rifiuto di restituire un bene ereditato, art 534 cc, tribunale competente, giudice competente

18/05/2012



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Testamento



Azione a tutela dell’eredità e Azione di petizione ereditaria



IPOTESI DI QUESITO:

Attualmente i beni oggetto di eredità sono nel possesso di altri soggetti che non hanno alcun diritto a partecipare alla spartizione dell’eredità.

Poiché quest’ultimi possiedono, da alcuni anni, gli immobili in questione che rientrano a pieno titolo nell’attivo ereditario dei miei genitori e si rifiutano di restituirli a noi figli (legittimi eredi), vorremmo esperire tutte la azioni legali consentite dalla legge per riprenderci il possesso dei nostri beni.

Richiediamo la vostra disponibilità ad effettuare degli approfondimenti sull’azione di petizione.

RISPOSTA:

Certamente, con tale azione si potrà ottenere dal giudice una sentenza che riconosca la qualità di erede e ordini la restituzione dei beni a voi figli in ossequio a quanto stabilito dall’art. 533 del codice civile.

L’art. 533 del codice civile stabilisce che con l'azione di petizione di eredità un soggetto propone specifica domanda di riconoscimento della propria qualità di erede contro chiunque possieda i beni ereditari.

In pratica, il soggetto nei cui confronti viene esperita l’azione di petizione è colui che possiede i beni ereditari e si rifiuta di restituirli.

L’azione di petizione può essere esperita sia quando i beni ereditari sono detenuti da un soggetto con titolo di eredità, sia contro un soggetto che non può vantare alcun titolo giustificativo e si limita a detenerli in quanto contesta nell’attore la qualità di erede.

In sintesi, così come stabilito dagli artt. 533 e 534 del codice civile i legittimati passivamente all'azione di petizione d'eredità sono risultati essere:
- i possessori a titolo di erede;
- i possessori senza titolo e i loro aventi causa.

La competenza relativa all'azione di petizione dell'eredità spetta, per valore e per territorio, al Tribunale del luogo ove è stata aperta la successione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 535 c.c., i rapporti tra l'erede che esperisca vittoriosamente l'azione di petizione d'eredità e il possessore che soccomba nel relativo giudizio, sono disciplinati dalla normativa generale in materia di possesso quanto alla restituzione di spese, frutti, addizioni e miglioramenti.


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