Tipi di lastrico e principi civilistici

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Tipi di lastrico e principi civilistici

 

(utente: 33094)

QUESITO:
Gentile redazione ho donato un piccola somma a vostro favore per la grande opera di ricerca giuridica che portate avanti e che io ho scopreto proprio oggi nel web.In pratica ho molti dubbi a dispinguere le varie tipologie di lastrico solare e la correlata disciplina civilistici di riferimento. In particolare sarei molto felice poter ricevere un vostro chiarimento anche in merito alle partic che compongono il lastrico solare inteso come parte comune, i limiti della proprietà e il diritto di sopraelevazione. Certa di potervi riconsultare trovando chiarimenti in merito portgo i miei saluti. SCrivo da Roma, Mi chiamo XXXXXX YYYYY, sono reperibile all'utenza del mio ufficio 06-XXX.XX.XX. mail: SSSSS_XX_XXX@xxxx.it

RISPOSTA:
Gentile Sigonra XXXX YYYYY (SOSTENITRICE),
abbiamo ripartito la risposta in piccoli paragrafetti per essere maggiormente chiari ed esaustivi ai svariati interrogativi posti con il suo quesito:
 

1)Se é tuo o l'utilizzi solo tu, devi pagare; se invece é di proprietà comune pagano tutti. Questi sono i criteri base su cui si regge la ripartizione delle spese condominiali. Ma c'è sempre un'eccezione alla regola. In questo caso il lastrico solare, comune soprattutto negli edifici del sud Italia oppure nei palazzi di costruzione recente.
 

2)Tipi di il lastrico: il lastrico solare é un tetto con superficie pianeggiante, salvo una leggera inclinazione per lo smaltimento delle acque piovane.
Se non é normalmente accessibile dai proprietari della casa o se é utilizzabile da tutti, la ripartizione delle spese per la sua manutenzione o ricostruzione avviene secondo le quote di proprietà dei singoli condomini.
Diverso é il caso di un lastrico solare di proprietà o concesso dal regolamento in uso a un solo condomino: allora le spese vanno ripartite per un terzo a carico del proprietario o di chi lo usa e per gli altri due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio (proprietario compreso) secondo i millesimi di proprietà. Questo perché il lastrico solare assolve la funzione di tetto del palazzo.
Il proprietario può installare liberamente, senza l'assenso dell'assemblea, ringhiere di protezione, serre e gazebo, a meno che non provochi un grave deturpamento nell'aspetto del palazzo.
 

3) Terrazza a livello: un particolare tipo di lastrico solare é la terrazza a livello, che copre solo una parte dell'edificio e che normalmente é accessibile da un solo appartamento dei piani superiori. Ai due terzi della spesa per la riparazione o ricostruzione non contribuiscono tutti gli abitanti dell'edificio, ma solo quelli della colonna di appartamenti a cui la terrazza a livello fa da tetto.
 

4) Proprietà comuni: se il lastrico solare prosegue oltre la ringhiera di protezione come cornicione sporgente, posto a riparo della facciata dell'edificio, si presume che il cornicione stesso (e le eventuali bocchette per lo scarico della pioggia) siano di proprietà del condominio, con i relativi oneri di manutenzione. Lo stesso discorso vale per grondaie e canalette.
 

5) Limiti alla proprietà: sia la terrazza a livello che, a maggior ragione, il lastrico solare sono talvolta gli unici spazi utili in cui é possibile installare non solo antenne televisive condominiali o singole, ma anche casotti che contengano l'argano dell'ascensore e costruzioni che ospitano le caldaie centralizzate. Spesso infatti le caldaie non possono essere collocate in cantina perché non esistono locali adattabili secondo le norme di sicurezza. Il proprietario esclusivo é costretto a subire queste invasioni senza protestare, a patto che si faccia di tutto per recargli il minimo disturbo possibile.
 

6) Sopraelevazioni: il proprietario del lastrico solare condivide con il proprietario dell'ultimo piano di un edificio un diritto in più: quello di sopraelevare il palazzo, senza nemmeno chiedere il consenso degli altri condomini. Lo stabilisce l'articolo 1127 del codice civile che detta però dei limiti: non deve essere pregiudicato l'aspetto architettonico del palazzo o non può essere diminuita notevolmente l'aria o la luce ai piani sottostanti.
I condomini in compenso hanno diritto a un indennizzo, stimabile sulla base del valore dell'area del lastrico (rapportato al valore di un analogo lotto di terreno edificabile).
Detto ciò, non bisogna dimenticare che la sopraelevazione può anche essere vietata dal regolamento condominiale. Ed è ancora più comune il fatto che sia impossibile, perché il piano regolatore locale la esclude.




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