Quesiti e risposte
Condominio ...
Tipi di lastrico e principi civilistici
(utente: 33094)
QUESITO:
Gentile redazione ho donato un piccola somma a vostro favore per la grande opera
di ricerca giuridica che portate avanti e che io ho scopreto proprio oggi nel
web.In pratica ho molti dubbi a dispinguere le varie tipologie di lastrico
solare e la correlata disciplina civilistici di riferimento. In particolare
sarei molto felice poter ricevere un vostro chiarimento anche in merito alle
partic che compongono il lastrico solare inteso come parte comune, i limiti
della proprietà e il diritto di sopraelevazione. Certa di potervi riconsultare
trovando chiarimenti in merito portgo i miei saluti. SCrivo da Roma, Mi chiamo
XXXXXX YYYYY, sono reperibile all'utenza del mio ufficio 06-XXX.XX.XX. mail:
SSSSS_XX_XXX@xxxx.it
RISPOSTA:
Gentile Sigonra XXXX YYYYY (SOSTENITRICE),
abbiamo ripartito la risposta in piccoli paragrafetti per essere maggiormente
chiari ed esaustivi ai svariati interrogativi posti con il suo quesito:
1)Se é tuo o l'utilizzi solo tu, devi pagare; se invece é di proprietà comune
pagano tutti. Questi sono i criteri base su cui si regge la ripartizione delle
spese condominiali. Ma c'è sempre un'eccezione alla regola. In questo caso il
lastrico solare, comune soprattutto negli edifici del sud Italia oppure nei
palazzi di costruzione recente.
2)Tipi di il lastrico: il lastrico solare é un tetto con superficie
pianeggiante, salvo una leggera inclinazione per lo smaltimento delle acque
piovane.
Se non é normalmente accessibile dai proprietari della casa o se é utilizzabile
da tutti, la ripartizione delle spese per la sua manutenzione o ricostruzione
avviene secondo le quote di proprietà dei singoli condomini.
Diverso é il caso di un lastrico solare di proprietà o concesso dal regolamento
in uso a un solo condomino: allora le spese vanno ripartite per un terzo a
carico del proprietario o di chi lo usa e per gli altri due terzi a carico di
tutti i condomini dell'edificio (proprietario compreso) secondo i millesimi di
proprietà. Questo perché il lastrico solare assolve la funzione di tetto del
palazzo.
Il proprietario può installare liberamente, senza l'assenso dell'assemblea,
ringhiere di protezione, serre e gazebo, a meno che non provochi un grave
deturpamento nell'aspetto del palazzo.
3) Terrazza a livello: un particolare tipo di lastrico solare é la terrazza a
livello, che copre solo una parte dell'edificio e che normalmente é accessibile
da un solo appartamento dei piani superiori. Ai due terzi della spesa per la
riparazione o ricostruzione non contribuiscono tutti gli abitanti dell'edificio,
ma solo quelli della colonna di appartamenti a cui la terrazza a livello fa da
tetto.
4) Proprietà comuni: se il lastrico solare prosegue oltre la ringhiera di
protezione come cornicione sporgente, posto a riparo della facciata
dell'edificio, si presume che il cornicione stesso (e le eventuali bocchette per
lo scarico della pioggia) siano di proprietà del condominio, con i relativi
oneri di manutenzione. Lo stesso discorso vale per grondaie e canalette.
5) Limiti alla proprietà: sia la terrazza a livello che, a maggior ragione, il
lastrico solare sono talvolta gli unici spazi utili in cui é possibile
installare non solo antenne televisive condominiali o singole, ma anche casotti
che contengano l'argano dell'ascensore e costruzioni che ospitano le caldaie
centralizzate. Spesso infatti le caldaie non possono essere collocate in cantina
perché non esistono locali adattabili secondo le norme di sicurezza. Il
proprietario esclusivo é costretto a subire queste invasioni senza protestare, a
patto che si faccia di tutto per recargli il minimo disturbo possibile.
6) Sopraelevazioni: il proprietario del lastrico solare condivide con il
proprietario dell'ultimo piano di un edificio un diritto in più: quello di
sopraelevare il palazzo, senza nemmeno chiedere il consenso degli altri
condomini. Lo stabilisce l'articolo 1127 del codice civile che detta però dei
limiti: non deve essere pregiudicato l'aspetto architettonico del palazzo o non
può essere diminuita notevolmente l'aria o la luce ai piani sottostanti.
I condomini in compenso hanno diritto a un indennizzo, stimabile sulla base del
valore dell'area del lastrico (rapportato al valore di un analogo lotto di
terreno edificabile).
Detto ciò, non bisogna dimenticare che la sopraelevazione può anche essere
vietata dal regolamento condominiale. Ed è ancora più comune il fatto che sia
impossibile, perché il piano regolatore locale la esclude.
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