Suddivisione spese tra nuovo e vecchio condomino

Tags: vecchio proprietario debitore del condominio, obblighi nei confronti del condominio, art 1104 cc, azione di rivalsa nei confronti dell'ex proprietario

05/02/2012





Quesiti e risposte
Condominio



Suddivisione spese tra nuovo e vecchio condomino



QUESITO:
Buon giorno. Ecco il mio quesito: Ho comprato un appartamento condominiale ed ora l’amministratore mi chiede di pagare le spese condominiali dell’anno precedente in quanto il vecchio proprietario era debitore nei confronti del condominio.
Ora io vorrei sapere se devo pagare o posso dire all’amministratore di rivalersi sul vecchio proprietario.

RISPOSTA:
Quando in un condominio viene trasferita la proprietà di una unità immobiliare, a partire dalla data del rogito l’acquirente subentra al suo dante causa negli obblighi nei confronti dell'Amministrazione per le spese deliberate successivamente al suo ingresso nel novero dei condomini.
Egli è anche tenuto inoltre, in solido con l’alienante, a far fronte ai contributi richiesti e relativi a prestazioni precedenti al suo ingresso ma limitatamente alla gestione in corso e a quella precedente.
Questo secondo obbligo è posto espressamente a suo carico dall’art. 63 disp. att. c.c., che costituisce un’applicazione del principio generale contenuto nell’art. 1104 c.c.
E tuttavia l'obbligo di adempiere al pagamento non significa necessariamente che detti oneri debbano rimanere a suo carico.
L'acquirente infatti in molti casi e in assenza di specifica pattuizione, basandosi sul principio della utilità ovvero a chi apporta benefici, che sembra quello più corretto sul quale fondare la suddivisione delle spese tra lui e il condomino alienante, accerterà concretamente se le spese sostenute, soprattutto per una manutenzione straordinaria, siano a vantaggio dell’uno o dell’altro e potrà proporre azione di rivalsa nei confronti del suo dante causa.
Ma questo potrebbe significare imbarcarsi in un contenzioso con esito non del tutto scontato.Infatti la giurisprudenza nel merito è molto articolata e non sempre del tutto univoca.
Perciò meglio prevenire che curare : chi si accinge ad acquistare una unità immobiliare in condominio è bene che si faccia autorizzare dal venditore ad interpellare l'Amministratore e richiederà per iscritto :
- situazione debitoria del condomino per bollette già emesse
- esistenza di spese già deliberate e non ancora eseguite
- esistenza di contenziosi tra il Condominio e terzi
Ove necessario nel rogito faccia aggiungere un esplicito paragrafo relativo alla ripartizione delle spese che saranno poste in pagamento successivamente all'atto.

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