Ringhiere di cinta con telo di plastica ombreggiante

Tags: parti comuni, riferimenti normativi su recinsione, art 903 cc, art 904 cc, art 880 cc, art 900 cc, muro di cinta a confine, art 885 cc, diritto di sopraelevare il muro di confine, divieto di chiudere le luci

05/02/2012





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Condominio



Ringhiere di cinta con telo di plastica ombreggiante



QUESITO:
Il mio vicino confinante ha posto sulla rete metallica collocata sul confine delle rispettive proprietà, senza il mio consenso, un telo plastico che riduce notevolmente la luminosità.
Siccome non è affatto un bel vedere, vorrei sapere se esistono riferimenti normativi che vietano tutto questo o se è legalmente autorizzato ?

RISPOSTA:
Gentile Signora SOSTENITRICE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 903,904,880 e 900 del Codice Civile, il muro che delimita il confine posto tra due proprietà si presume comune.
Se su questo muro (o al suo posto) vi è una rete tale che permette il passaggio di aria e di luce, tale rete è da considerarsi come luce (anche se cd irregolare, ma nel senso di fattispecie).
In linea di massima (non conoscendo le fattezze del confine in questione) il vicino non può chiudere le luci, a meno che sul muro di confine stesso non vi sia costruito in appoggio il suo edificio.
Il vicino però, a norma dell'art. 885 c.c., ha il diritto di sopraelevare il muro di confine, ma questo diritto non può essere esercitato in violazione di altre disposizioni di legge, quale appunto quella del divieto di chiudere le luci.
Essendo il predetto muro una cosa comune, ben potrete trovare di comune accordo una soluzione, ed evidenzio in comune accordo, fermo restando le cose ove l'accordo non vi sia.

spunti per approfondimento:
distanze sui confini e recinzione, distanza dal confine, recinzione confine







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