Querela per rumori molesti

Tags: schiamazzi, volume dello stereo troppo alto, art 659 cp, pena prevista, raccolta dei testimoni, ammenda per rumori molesti, rumori molesti provenienti da esercizio di una professione

05/02/2012





Quesiti e risposte
Condominio



Querela per rumori molesti



DOMANDA:
Buon giorno e complimenti per l’utilità del vostro progetto di ricerca.
Vi scrivo per chiedervi se esiste un articolo del codice nazionale che mi consenta di procedere ad una querela del mio vicino che, con cadenza irregolare, nel corso della giornata alza il volume del suo stereo fino ad esasperare la tranquillità del nostro condominio.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che dedicherete al mio quesito.

RISPOSTA:
Credo che l'articolo che fa al caso suo sia il 659 C.P. ( disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ) che recita: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da 103 a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Riteniamo che poiché i rumori sono discontinui la situazione sia difficilmente documentabile con le normali misurazioni effettuate degli organi preposti, pertanto, l’ideale sarebbe procedere unitamente agli altri condomini e solo in presenza altre persone disposte a testimoniare i disagi lamentati.

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