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Condominio ...
Potatura alberi in contesto condominiale
Utente: 33303
QUESITO:
Premetto che trovo il vostro portale utile e di facile consultazione e senza
dilungarmi oltre agli elogi che meritate passo ad esporre il mio quesito: Abito
in un condominio di 10 famiglie in un appartamento sito al piano terra con
relativo giardino di mia esclusiva proprietà.
In questo giardino esistono da circa 28 anni (da quando è stata costruita la
palazzina) due alberi alti circa 15 metri l'uno.
Considerando che io sono proprietario da circa 7 anni del succitato appartamento e giardino, volevo chiedere se posso pretendere che il condominio concorra alle spese per la potatura degli alberi in questione.
Nel caso positivo sarebbe molto utile acquisire qualche riferimento normativo e
la misura in cui i condomini sono tenuti a concorrere.
RISPOSTA:
Premettiamo che da una prima ricerca normativa si è riscontrato che il codice
civile non affrontano esplicitamente l'argomento de quo riferito ad una ipotesi
condominiale. Pertanto si ritiene che la prima cosa che potrebbe fare è quella
di leggere l'atto di acquisto dal costruttore originario e il Regolamento di
condominio.
In assenza di precisazioni utili alla risoluzione del problema le consigliamo di
tenere presente la sentenza n° 3666 del 18/04/1994 della Corte di Cassazione la
quale ha affermato che alle spese di potatura degli alberi, che insistono su
suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire
tutti i condomini in proporzione dei loro millesimi di proprietà purché si
tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa
avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.
Perciò se la potatura degli alberi (di alto fusto) non è dettata da mera
esigenza personale del proprietario (come diminuire l'ombreggiamento della
propria abitazione, ..) ma dalla cura del decoro dell'insieme, può chiedere
all'Assemblea una delibera di compartecipazione dei condomini alla spesa.
Compartecipazione di tutti i condomini o solo di una parte di essi, ai sensi
dell'art. 1123 C.C., qualora la configurazione del condominio fosse tale da
escluderne obiettivamente una parte dal godimento estetico (il che sembra
difficile in un condominio composto da poche unità immobiliari).
Si osserva inoltre che, in ogni caso, questa particolare obbligazione dei
condomini non esonera il proprietario degli alberi dalla vigilanza sugli stessi
affinché non arrechino danni - con rami, pigne, frutti, radici - ai confinanti e
alle strutture del condominio stesso.
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