Potatura alberi in contesto condominiale

Tags: condominio spese potatura alberi, alberi d'alto fusto in condominio, riferimenti normativi, concorso alle spese dei condomini, piante funzionali al decoro dell'intero edificio, art 1123 cc

05/02/2012





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Condominio



Potatura alberi in contesto condominiale



QUESITO:
Premetto che trovo il vostro portale utile e di facile consultazione e senza dilungarmi oltre agli elogi che meritate passo ad esporre il mio quesito: Abito in un condominio di 10 famiglie in un appartamento sito al piano terra con relativo giardino di mia esclusiva proprietà.
In questo giardino esistono da circa 28 anni (da quando è stata costruita la palazzina) due alberi alti circa 15 metri l'uno.
Considerando che io sono proprietario da circa 7 anni del succitato appartamento e giardino, volevo chiedere se posso pretendere che il condominio concorra alle spese per la potatura degli alberi in questione.
Nel caso positivo sarebbe molto utile acquisire qualche riferimento normativo e la misura in cui i condomini sono tenuti a concorrere.

RISPOSTA:
Premettiamo che da una prima ricerca normativa si è riscontrato che il codice civile non affrontano esplicitamente l'argomento de quo riferito ad una ipotesi condominiale.
Pertanto si ritiene che la prima cosa che potrebbe fare è quella di leggere l'atto di acquisto dal costruttore originario e il Regolamento di condominio.
In assenza di precisazioni utili alla risoluzione del problema le consigliamo di tenere presente la sentenza n° 3666 del 18/04/1994 della Corte di Cassazione la quale ha affermato che alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini in proporzione dei loro millesimi di proprietà purché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.
Perciò se la potatura degli alberi di alto fusto non è dettata da mera esigenza personale del proprietario (come diminuire l'ombreggiamento della propria abitazione) ma dalla cura del decoro dell'insieme, può chiedere all'Assemblea una delibera di compartecipazione dei condomini alla spesa.
Compartecipazione di tutti i condomini o solo di una parte di essi, ai sensi dell'art. 1123 C.C., qualora la configurazione del condominio fosse tale da escluderne obiettivamente una parte dal godimento estetico (il che sembra difficile in un condominio composto da poche unità immobiliari).
Si osserva inoltre che, in ogni caso, questa particolare obbligazione dei condomini non esonera il proprietario degli alberi dalla vigilanza sugli stessi affinché non arrechino danni - con rami, pigne, frutti, radici - ai confinanti e alle strutture del condominio stesso.

spunti per approfondimento:
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