Quesiti e risposte
Condominio ...
Partecipazione condomino a lavori innovazione piano box
(utente: 33255)
QUESITO:
Buona sera, vi espongo il mio problema nell’auspicio di essere chiaro e completo
nell’esposizione dei fatti: l'assemblea condominiale ha deciso (senza il mio
consenso) di fare dei lavori innovativi sul piano piloty attualmente aperto (con
accesso comune dal vano scale ed adibito esclusivamente a posti auto) relativi
all'installazione di pannelli frangivento con struttura in alluminio per
chiudere parzialmente il piano piloty a protezione delle stesse autovetture
parcheggiate.
Pertanto, la mia domanda è questa: non essendo proprietario di alcun posto auto
sul citato piloty nè beneficiandone in alcun modo (in quanto proprietario solo
di box auto al piano interrato) sono tenuto ugualmente al pagamento delle spese
(euro 15.000) da ripartire con i condomini possessori del posto auto? Leggendo
l'art. 1120 e segg. cod. civile sembrerebbe di no voi che ne pensate?
Mi chiamo xxxxxx yyyyyy – Tel. xx-xxxxx – Cell. xxx-xxxxxx – email: xxxxxxxx@libero.it
RISPOSTA:
Al suo quesito ha risposto la dott. Maria Adamo collaboratrice nell’ambito del
progetto privato di ricerca giuridica denominato “ www.LegaleFacile.it “:
L’art. 1120 c.c. stabilisce che le delibere per realizzare delle innovazioni
vanno approvate con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
del valore dell’edificio (art. 1136 V comma).
Essendoci tale maggioranza, il divieto per la realizzazione di tali innovazioni
dipende, dall’esistenza di diversi pregiudizi, siano essi architettonici, di
stabilità e sicurezza, economici o che rendano talune parti comuni inservibili.
Dunque, nel suo caso non basta non avere il posto auto là dove è stata apportata
l’innovazione, perchè se tale parte è comune, allora, l’unico elemento che
potrebbe portare ad evitare l’innovazione consisterebbe in qualche pregiudizio.
Però, il pregiudizio anche ad un solo condomino, non è dato dal dover sborsare
delle somme per innovazioni nonostante non si sia d’accordo, bensì è un
pregiudizio che corrisponde al non poter utilizzare la parte comune, deprezzando
il valore dell’edificio, l’alterazione del decoro architettonico.
Stante così le cose, ed essendo in regola le maggioranze previste per legge
nella deliberazione di innovazioni, purtroppo, ai singoli condomini anche
contrari a dette deliberazioni, spetterà pagare la loro quota.
Cordialmente
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