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Quesiti e risposte
Condominio
Partecipazione condomino a lavori innovazione piano box
QUESITO:
Buona sera, vi espongo il mio problema nell’auspicio di essere chiaro e completo nell’esposizione dei fatti.
L'assemblea condominiale ha deciso, senza il mio consenso, di fare dei lavori innovativi sul piano piloty attualmente aperto (con accesso comune dal vano scale ed adibito esclusivamente a posti auto) relativi all'installazione di pannelli frangivento con struttura in alluminio per chiudere parzialmente il piano piloty a protezione delle stesse autovetture parcheggiate.
Pertanto, la mia domanda è questa: non essendo proprietario di alcun posto auto sul citato piloty nè beneficiandone in alcun modo (in quanto proprietario solo di box auto al piano interrato) sono tenuto ugualmente al pagamento delle spese (euro 15.000) da ripartire con i condomini possessori del posto auto?
Leggendo l'art. 1120 e segg. cod. civile sembrerebbe di no voi che ne pensate?
RISPOSTA:
Al suo quesito ha risposto la dott. Maria Adamo collaboratrice nell’ambito del progetto privato di ricerca giuridica denominato www.LegaleFacile.it
L’art. 1120 c.c. stabilisce che le delibere per realizzare delle innovazioni vanno approvate con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio (art. 1136 V comma).
Essendoci tale maggioranza, il divieto per la realizzazione di tali innovazioni dipende, dall’esistenza di diversi pregiudizi, siano essi architettonici, di stabilità e sicurezza, economici o che rendano talune parti comuni inservibili.
Dunque, nel suo caso non basta non avere il posto auto là dove è stata apportata l’innovazione, perchè se tale parte è comune, allora, l’unico elemento che potrebbe portare ad evitare l’innovazione consisterebbe in qualche pregiudizio.
Però, il pregiudizio anche ad un solo condomino, non è dato dal dover sborsare delle somme per innovazioni nonostante non si sia d’accordo, bensì è un pregiudizio che corrisponde al non poter utilizzare la parte comune, deprezzando il valore dell’edificio, l’alterazione del decoro architettonico.
Stante così le cose, ed essendo in regola le maggioranze previste per legge nella deliberazione di innovazioni, purtroppo, ai singoli condomini anche contrari a dette deliberazioni, spetterà pagare la loro quota.
Cordialmente.
spunti per approfondimento:
ripartizione spese condominiali, ripartizione spese per innovazione o modifica, art 1120 cc, modifica delle parti comuni, interventi sulle parti comuni nel condominio, alterazione del decoro architettonico
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