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Condominio ...
Obbligo dell´ amministratore e pagamento delle spese condominiali
(utente: 33192)
QUESITO:
A detta del Giudice di Pace del mio paese (xxxxxxxxx), il complesso di
appartamenti tutti indipendenti con in comune solo il vialetto di accesso,
l'illuminazione notturna ed il cortile dei garages con cancello elettrico, è da
considerarsi un super-condominio in quanto lega quattro palazzine.
Premesso ciò, le pongo il mio quesito: volendo incaricare un amministratore
della gestione delle parti comuni, in caso qualche "condomino" (sono predenti
numerose famiglie di extracomunitari per la maggior parte indiani) si rifiutasse
di pagare in quanto loro sostengono "tu lo vuoi e tu te lo paghi", a chi spetta
il pagamento delle parcelle dell'amministratore? preciso che siamo tutti
proprietari degli immobili occupati. xxxxxxx zzzzz, Cell. xxx-xxxxxx, email: (omississ)
RISPOSTA:
Gentile Signore (sostenitore), ai sensi dell'art. 1129 I co. c.c. quando i
condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
Secondo la giurisprudenza l'articolo in parola pone un obbligo di nomina
dell'amministratore quando il numero dei condomini supera quello indicato.
Poiché i compensi dell'amministratore costituiscono voci di spesa del
condominio, quando la nomina dell'amministratore è obbligatoria tutti i
condomini sono tenuti, ciascuno secondo la rispettiva quota, a concorrere al
pagamento anche contro la propria volontà.
In difetto l'amministratore può ricorrere ex art. 633 e ss. c.c. al tribunale
per ingiungere il pagamento ai condomini morosi.
Cordiali saluti
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