Quesiti e risposte
Condominio ...
Installazione dell´ ascensore condominiale
(utente: 33246)
QUESITO:
Gentili esperti e collaboratori del progetto LegaleFacile, la mia richiesta di
informazione è di grande attualità poiché in futuro coinvolgerà molti condomini
per l' installazione di un ascensore dove oggi non c'è. La domanda principale
che mette in discussione i condomini è la seguente: Alla richiesta di una parte
di essi per l' installazione è possibile
quando questa innovazione va a ledere anche un solo condomino (chiusura parziale
finestre scale riducendo aria e luce). Riduzione passaggio porta per il
passaggio per il cortile, deprezzamento commerciale del valore degli alloggi ai
piani bassi e infine imbottigliamento del balcone già piccoli tra il muro dell'
edificio e la vetrata dell'ascensore. E-mail: xxxxx_xxxxxxx@libero.it, Cell.
xxx-xxxxxxxxx. Grazie
RISPOSTA:
Al suo quesito ha risposto la Dott.ssa in Giurisprudenza Maria Adamo:
“ Il suo problema è sicuramente delicato, la installazione in un edificio in
condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era
sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120. primo comma, c.c., una
innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa
con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c., secondo cui
l'approvazione deve avvenire "con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore
dell'edificio". Per i tribunali di tutta Italia, l’installazione di un ascensore
in un immobile costituisce una miglioria dell’edificio, quindi, alla perdita di
luce o alla riduzione di passaggio, si affianca un accrescimento di valore
dell’intero immobile che si adegua così, ai nuovi edifici ed ai nuovi bisogni
della società moderna. Cito alcune sentenze perchè possa avere le idee più
chiare.
Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità
dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza
nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di
alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che
compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini. A meno che il
danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio. Pertanto,
qualora, al posto della tromba delle scale e dell'andito corrispondente a
pianterreno, si immette un impianto di ascensore, a cura e spese di alcuni
condomini soltanto, il venir meno dell'utilizzazione di dette parti comuni
dell'edificio nell'identico modo originario non contrasta con la norma del
secondo comma dell'art. 1120 c.c. perchè, se pur resta eliminata la possibilità
di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno diverso, ma di
contenuto migliore, onde la posizione dei dissenzienti è salvaguardata dalla
possibilità di entrare
a far parte della comunione del nuovo impianto (Cass. civ., sez. II, 9 luglio
1975, n. 2696). Una modesta compressione del diritto di cui all'art. 1102 c.c.
deve ritenersi tollerabile quando sia giustificato dall'interesse altrui ad un
più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio
pregiudizio o grave sacrificio (Fattispecie in tema di installazione di un
ascensore comportante un limitato restringimento dello spazio di passaggio
comune) – (Trib. civ. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992,
138). Cordiali saluti
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