Installazione dell´ ascensore condominiale

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Installazione dell´ ascensore condominiale

 

(utente: 33246)

QUESITO:
Gentili esperti e collaboratori del progetto LegaleFacile, la mia richiesta di informazione è di grande attualità poiché in futuro coinvolgerà molti condomini per l' installazione di un ascensore dove oggi non c'è. La domanda principale che mette in discussione i condomini è la seguente: Alla richiesta di una parte di essi per l' installazione è possibile
quando questa innovazione va a ledere anche un solo condomino (chiusura parziale finestre scale riducendo aria e luce). Riduzione passaggio porta per il passaggio per il cortile, deprezzamento commerciale del valore degli alloggi ai piani bassi e infine imbottigliamento del balcone già piccoli tra il muro dell' edificio e la vetrata dell'ascensore. E-mail: xxxxx_xxxxxxx@libero.it, Cell. xxx-xxxxxxxxx. Grazie

RISPOSTA:
Al suo quesito ha risposto la Dott.ssa in Giurisprudenza Maria Adamo:
“ Il suo problema è sicuramente delicato, la installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120. primo comma, c.c., una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art. 1136 c.c., secondo cui l'approvazione deve avvenire "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio". Per i tribunali di tutta Italia, l’installazione di un ascensore in un immobile costituisce una miglioria dell’edificio, quindi, alla perdita di luce o alla riduzione di passaggio, si affianca un accrescimento di valore dell’intero immobile che si adegua così, ai nuovi edifici ed ai nuovi bisogni della società moderna. Cito alcune sentenze perchè possa avere le idee più chiare.
Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini. A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia compensato dal vantaggio. Pertanto, qualora, al posto della tromba delle scale e dell'andito corrispondente a pianterreno, si immette un impianto di ascensore, a cura e spese di alcuni condomini soltanto, il venir meno dell'utilizzazione di dette parti comuni dell'edificio nell'identico modo originario non contrasta con la norma del secondo comma dell'art. 1120 c.c. perchè, se pur resta eliminata la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno diverso, ma di contenuto migliore, onde la posizione dei dissenzienti è salvaguardata dalla possibilità di entrare
a far parte della comunione del nuovo impianto (Cass. civ., sez. II, 9 luglio 1975, n. 2696). Una modesta compressione del diritto di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi tollerabile quando sia giustificato dall'interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio (Fattispecie in tema di installazione di un ascensore comportante un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune) – (Trib. civ. Milano, 9 settembre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 138). Cordiali saluti




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