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Condominio ...
Esito favorevole lite e vantaggi del condomino dissenziente
(utente: 33247)
QUESITO:
Buongiorno, Cerco di esporre il più brevemente possibile il mio quesito: Causa
legale condominio contro costruttore dal 2003 per errori di costruzione avviata
con delibera a maggioranza. Sentenza di primo grado ci dà ragione e stabilisce
entità del rimborso. I soldi non arrivano perchè la società costruttrice usa
tutti i cavilli legali a sua disposizione per non pagare e chiede l'appello; il
giudice accoglie l'appello (previsto per XXXXXX) ma non sospende il pagamento.
Unica azione per prendere i soldi sembra procedere a revocatoria e fallimento
che vengono approvati a maggioranza. A questo punto alcunI condomini DISSENTONO
in base all’art 1132 codice civile e si ritirano dalla causa (per non pagare più
le spese legali convinti che i soldi non li avremmo mai visti). Tra questi un
condomino che già da quasi un anno non era più presumibilmente tale in quanto il
suo appartamento era stato messo all'asta e acquistato (all'asta) dall'attuale
condomino che si è dissociato subito dalla causa. Il condomino a cui hanno messo
la casa all'asta ha occupato l'appartamento ancora per diversi mesi dopo che
esso era stato venduto all'asta nel mese di XXXXX 2007 grazie a varie proroghe
concesse dal giudice ma alla fine nel mese di XXXXX 2008 la famiglia lascia
l'appartamento dopo aver firmato il documento di dissenso (in quel momento già
non era più proprietario / condomino), e subentra nell'occupazione
dell'appartamento il nuovo proprietario. (non nella causa, ha subito dissentito
pretendendo a ogni riunione che nel verbale per ogni accenno alla causa
condominiale fosse indicato il suo "mi dissocio") Abbiamo successo, arrivano i
soldi esattamente per la cifra stabilita dal giudice in primo grado. Siamo stufi
e decidiamo tutti d'accordo di dividerci pro quota i soldi per recuperare le
spese e poi man mano faremo le rate straordinarie per i lavori al condominio.
Alla riunione straordinaria per deliberare sulla divisione pro quota dei soldi
un inquilino che aveva dissentito rientra in base all’ art. 1132 c.c. per
beneficiare della divisione del malloppo. L'amministratore, che aveva dichiarato
durante un incontro informale precedente con alcuni condomini di dover inviare
la convocazione anche al signore che ha avuto l'appartamento messo all'asta (ma
perchè, chiediamo, se non è più condomino e l'amministratore rispondeva "è
attore", (ma perchè se l’art. 1132 codice civile stabilisce che l'attore è il
condominio e il signore in questione non è più condomino e non ha millesimi?).
arriva dichiarando di avere la DELEGA del signore dell’appartamento messo
all'asta che vuole rientrare in causa e perciò dividersi la torta. Ha inserito
questo anche nel verbale come un dato di fatto. Le domande sono ormai ovvie:
Doveva inviare l'amministratore convocazione di un'assemblea condominiale
straordinaria a una persona estranea al condominio che non possiede più niente
nel condominio e perciò non ha più millesimi? Può l'amministratore accettare la
delega per deliberare in un'assemblea condominiale da una persona estranea al
condominio che non possiede più alcunchè nel condominio e perciò non ha
millesimi? E in fondo la cosa più importante: Può effettivamente questo signore
che ha avuto la casa messa all'asta, è estraneo al condominio, non ha più
proprietà e perciò millesimi nel condominio rientrare nella causa in cui
l'attore è il condominio, naturalmente pagando le spese legali che non ha
sostenuto dopo il dissenso, e prendersi la sua fetta di torta ? Ricordo che la
causa non è finita, c'è ancora l'appello. Ovviamente io penso che le risposte
siano no e che dobbiamo impugnare il verbale e opporci al rientro di questo
signore nella nostra causa condominiale ma avrei necessità di riferimenti legali
precisi per poter scrivere una contestazione corretta. Ringrazio tantissimo
dell'aiuto. Saluto cordialmente. xxxxxxxxxx@virgilio.it - xxxxxxxx xxxxxxx TEL.:
xxx-xxxxx.
RISPOSTA:
Al suo quesito ha risposto la Dott.ssa in Giurisprudenza Maria Adamo:
“ Innanzi tutto, la notifica del dissenso non inibisce, al condomino
dissenziente, la partecipazione alle successive delibere assembleari concernenti
il prosieguo della controversia, non potendosi disconoscere il diritto di
manifestare la propria volontà nell’assemblea e di concorrere quindi, al pari
degli altri condomini, alla formazione della volontà condominiale sullo
specifico argomento (per esempio, dell’abbandono della lite).
Se l'Amministratore non ha ricevuto nessuna comunicazione ufficiale nè dal
Curatore Fallimentare, prima, nè dall'aggiudicatario dopo deve mandare la
Convocazione a colui che si ritiene il legittimo proprietario.
La Convocazione è valida come pure le delibere adottate.
Il problema, se ho ben capito, è che l’appartamento è stato venduto All’sta,
quindi vi è un nuovo condomino. Sebbene sia vero che attore è il condominio, e
non il condomino, bisogna capire chi in realtà fosse il soggetto autorizzato al
dissenso e dunque titolare di diritti e doveri sulla base dell’art. 1132 c.c.
A norma dell'articolo 1132 c.c., quando l'assemblea abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, il condomino
dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze
della lite, per il caso di soccombenza.
Se l’esito della lite è stato però favorevole al condominio, il condomino
dissenziente - che ne abbia tratto vantaggio - deve concorrere nelle spese del
giudizio, che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Il condomino a cui la legge fa riferimento è quello che ha esercitato il diritto
di dissenso quando la questione è sorta. Dunque, è colui che ha espresso il
dissenso (proprietario che aveva l’appartamento all’asta), che ha diritto ad
ottenere il rimborso delle spese sostenute in caso di vittoria o la
responsabilità di dover pagare quanto dovuto ulteriormente.
Non mi sembra totalmente sbagliata, pertanto, la notifica fatta al vecchio
condomino, sulla base di quanto detto.
Comunque, se vuole impugnare lo stesso la delibera assembleare si ricordi che ha
30 giorni di tempo dalla decisione per farlo “ Cordiali saluti.
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