Esito favorevole lite e vantaggi del condomino dissenziente

Tags: dissociazione da causa contro il costruttore, causa contro costruttore, entità del danno, art 1132 cc, delega di persona estranea al condominio, legittimo proprietario, concorrere nelle spese del giudizio,

05/02/2012





Quesiti e risposte
Condominio



Esito favorevole lite e vantaggi del condomino dissenziente



QUESITO:
Buongiorno, Cerco di esporre il più brevemente possibile il mio quesito: Causa legale condominio contro costruttore dal 2003 per errori di costruzione avviata con delibera a maggioranza.
Sentenza di primo grado ci dà ragione e stabilisce entità del rimborso.
I soldi non arrivano perché la società costruttrice usa tutti i cavilli legali a sua disposizione per non pagare e chiede l'appello.
Il giudice accoglie l'appello ma non sospende il pagamento.
Unica azione per prendere i soldi sembra procedere a revocatoria e fallimento che vengono approvati a maggioranza.
A questo punto alcuni condomini DISSENTONO in base all’art 1132 codice civile e si ritirano dalla causa per non pagare più le spese legali, convinti che i soldi non li avremmo mai visti.
Tra questi un condomino che già da quasi un anno non era più presumibilmente tale in quanto il suo appartamento era stato messo all'asta e acquistato (all'asta) dall'attuale condomino che si è dissociato subito dalla causa.
Il condomino a cui hanno messo la casa all'asta ha occupato l'appartamento ancora per diversi mesi dopo che esso era stato venduto all'asta grazie a varie proroghe concesse dal giudice ma alla fine nel mese lui e la famiglia lasciano l'appartamento. Firmano intento il documento di dissenso (in quel momento già non era più proprietario / condomino), e subentra nell'occupazione dell'appartamento il nuovo proprietario.
IL nuovo proprietario non nella causa, ha subito dissentito pretendendo a ogni riunione che nel verbale per ogni accenno alla causa condominiale fosse indicato il suo mi dissocio.
Abbiamo successo, arrivano i soldi esattamente per la cifra stabilita dal giudice in primo grado.
Siamo stufi e decidiamo tutti d'accordo di dividerci pro quota i soldi per recuperare le spese e poi man mano faremo le rate straordinarie per i lavori al condominio.
Alla riunione straordinaria per deliberare sulla divisione pro quota dei soldi quel proprietario che aveva dissentito rientra in base all’ art. 1132 c.c. per beneficiare della divisione del malloppo.
L'amministratore, che aveva dichiarato durante un incontro informale precedente con alcuni condomini di dover inviare la convocazione anche al signore che ha avuto l'appartamento messo all'asta.
Ma perché, chiediamo, se non è più condomino e l'amministratore rispondeva che è attore, (ma perché se l’art. 1132 codice civile stabilisce che l'attore è il condominio e il signore in questione non è più condomino e non ha millesimi?).
Arriva dichiarando di avere la DELEGA del signore dell’appartamento messo all'asta che vuole rientrare in causa e perciò dividersi la torta.
Ha inserito questo anche nel verbale come un dato di fatto.
Le domande sono ormai ovvie: Doveva inviare l'amministratore convocazione di un'assemblea condominiale straordinaria a una persona estranea al condominio che non possiede più niente nel condominio e perciò non ha più millesimi?
Può l'amministratore accettare la delega per deliberare in un'assemblea condominiale da una persona estranea al condominio che non possiede più alcunché nel condominio e perciò non ha millesimi?
E in fondo la cosa più importante: Può effettivamente questo signore che ha avuto la casa messa all'asta, è estraneo al condominio, non ha più proprietà e perciò millesimi nel condominio rientrare nella causa in cui l'attore è il condominio, naturalmente pagando le spese legali che non ha sostenuto dopo il dissenso, e prendersi la sua fetta di torta ?
Ricordo che la causa non è finita, c'è ancora l'appello. Ovviamente io penso che le risposte siano no e che dobbiamo impugnare il verbale e opporci al rientro di questo signore nella nostra causa condominiale ma avrei necessità di riferimenti legali precisi per poter scrivere una contestazione corretta.
Ringrazio tantissimo dell'aiuto. Saluto cordialmente.

RISPOSTA:
Al suo quesito ha risposto la Dott.ssa in Giurisprudenza Maria Adamo:
“ Innanzi tutto, la notifica del dissenso non inibisce, al condomino dissenziente, la partecipazione alle successive delibere assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non potendosi disconoscere il diritto di manifestare la propria volontà nell’assemblea e di concorrere quindi, al pari degli altri condomini, alla formazione della volontà condominiale sullo specifico argomento (per esempio, dell’abbandono della lite).
Se l'Amministratore non ha ricevuto nessuna comunicazione ufficiale né dal Curatore Fallimentare, prima, né dall'aggiudicatario dopo deve mandare la Convocazione a colui che si ritiene il legittimo proprietario.
La Convocazione è valida come pure le delibere adottate.
Il problema, se ho ben capito, è che l’appartamento è stato venduto All’sta, quindi vi è un nuovo condomino.
Sebbene sia vero che attore è il condominio, e non il condomino, bisogna capire chi in realtà fosse il soggetto autorizzato al dissenso e dunque titolare di diritti e doveri sulla base dell’art. 1132 c.c.
A norma dell'articolo 1132 c.c., quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza.
Se l’esito della lite è stato però favorevole al condominio, il condomino dissenziente - che ne abbia tratto vantaggio - deve concorrere nelle spese del giudizio, che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Il condomino a cui la legge fa riferimento è quello che ha esercitato il diritto di dissenso quando la questione è sorta. Dunque, è colui che ha espresso il dissenso (proprietario che aveva l’appartamento all’asta), che ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute in caso di vittoria o la responsabilità di dover pagare quanto dovuto ulteriormente.
Non mi sembra totalmente sbagliata, pertanto, la notifica fatta al vecchio condomino, sulla base di quanto detto.
Comunque, se vuole impugnare lo stesso la delibera assembleare si ricordi che ha 30 giorni di tempo dalla decisione per farlo “ Cordiali saluti.

spunti per approfondimento:
suddivisione spese per causa contro costruttore, errori di costruzione, difetti di costruzione







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