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Condominio ...
Esercitare la professione di amministratore
(utente: 33196)
QUESITO:
Mi piacerebbe poter esercitare la professione di amministratore condominiale.
La mia domanda è poiché non c’è alcuna legge che designi la figura
dell’amministratore di condominio può esercitare chiunque ?
Grazie per tutte le indicazioni che vorrete fornirmi.
Mi chiamo xxxxxxx yyyyyy, mobile xxxxxxxxxxx, casa xxxxxxx, email omississ
RISPOSTA:
Secondo l’art. 1129 del Codice Civile l’amministratore deve essere sempre
designato negli stabili con più di quattro condomini.
Tale nomina è compito dell’assemblea condominiale: può essere conferita o ad un partecipante consenziente o ad un estraneo e, perché sia valida, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, calcolata seconda il valore delle loro quote (i cosiddetti millesimi).
Qualora l’assemblea non riesca a nominare un amministratore, ciascun condomino
può rivolgersi all’autorità giudiziaria che deciderà sulla nomina.
Secondo l’art. 1130 c.c. l’Amministratore deve adempiere a specifici compiti,
dietro un corrispettivo che sarà stato concordato con i condomini.
L’incaricato deve eseguire le deliberazioni assembleari, dandone concreta attuazione; far rispettare il regolamento di condominio; regolare il godimento e l’uso delle cose comuni, in modo che tutti i condomini possano usufruirne al meglio; riscuotere le quote condominiali, che hanno lo scopo di finanziare l’ordinaria manutenzione delle parti comuni dello stabile e di acquistare le materie prime necessarie per il funzionamento dei servizi comuni, come il gasolio per l’impianto di riscaldamento centralizzato.
Alla fine di ogni anno deve presentare un rendiconto della sua gestione.
Per diventare amministratore di condominio, fiscalmente è necessario avere la
partita IVA.
Per quanto riguarda le nozioni necessarie per svolgere tale lavoro è opportuno
frequentare dei corsi tenuti dalle associazioni di categoria e poi iscriversi a
tali associazioni per avere sempre un aggiornamento costante su tutte le
normative inerenti l'attività.
In conclusione per esercitare l’attività di amministratore non è necessario
neanche il possesso di un titolo professionale né l’iscrizione in alcun albo,
ciò pur non essendo mancate iniziative, rimaste finora inattuale, tendenti a
istituire un elenco degli amministratori di condominio presso il Tribunale con
la previsione di determinati requisiti di moralità e professionalità, oltre il
superamento di un esame di idoneità.
Se non vi è dubbio che commercialisti, geometri, ragionieri possiedono per il
loro specifico titolo di studio la preparazione necessaria a svolgere in parte
la professione di amministratore, tuttavia questo non è sufficiente: la vita
condominiale richiede un'esperienza, diremo "quadrimensionale", perché impone la
conoscenza di norme giuridiche, di norme tecniche, nonché di quelle
amministrative e fiscali: nessuna di queste discipline può essere ignorata da
parte di coloro che vogliono proporsi come amministratori.
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