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Condominio ...
Chi paga le spese condominiali non pagate dal vecchio proprietario
(utente: 33096)
QUESITO:
E' giusto che il nuovo amministratore di uno stabile dove è collocato l’immobile
comprato all'asta (non ancora rilasciato!) mi presenti il salato conto del
vecchio proprietario, sostenendo che devo pagare e basta e non ho diritto a
visionare i crediti effettivamente pagati dal vecchio proprietario?
Ringrazio per l’eventuale approfondimento e per questo utilissimo progetto di
ricerca. (omississ dati utente) – Cell. 334-XXXXXXX – email: xxxxxx-yyy@hotmail.it
RISPOSTA:
Gentile Signora xxxxx yyyyyy (SOSTENITRICE), in caso di acquisto di un
appartamento all'asta giudiziaria è preferibile, per evitare “sorprese”,
documentarsi sulle eventuali "pendenze" per le spese di condominio.
Secondo la giurisprudenza "L'effetto c.d. «purgativo» della vendita forzata immobiliare, concernente le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e, dunque, i creditori che necessariamente devono essere chiamati ad intervenire nel processo esecutivo, non si estende all'ipotesi di successione nel rapporto di condominio e relativamente all'onere del pagamento dei contributi condominiali ex art. 63 att. c.c., il quale rappresenta pur sempre norma speciale tesa al rafforzamento della tutela degli interessi creditori del condominio di cui fa parte il bene in questione ed i cui oneri, continuando a maturare anche in epoca successiva al pignoramento, non possono essere posti a carico del condominio (salvi gli effetti dell'intervento) proprio perché concernono un bene la cui vendita va a vantaggio dei creditori della procedura esecutiva." (così Tribunale di Bologna, sezione I, 6/05/2000, nr. 1471).
Secondo l'art. 63 disp. att. c.c. "Per la riscossione dei contributi in base
allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può
ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino é obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condominio moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato."
Detto questo andrebbe verificato quanto versato dal precedente proprietario, il
quale rimane responsabile ex art. 63 citato nei confronti del condominio e
dell'acquirente.
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