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Quesiti e risposte
Condominio
Amministratore condominiale e correlate competenze e responsabilità
QUESITO:
Buon pomeriggio preziosissimo esperto di www.LegaleFacile.it
Vorrei capire se possibile sapere quali sono i doveri di un amministratore di condominio e se ed in quali casi si può agire per vie legali ne suoi confronti. Nello specifico del mio caso la sua negligenza sta creando dei problemi al mio appartamento.
La ringrazio della disponibilità nel rispondere che vorrà accordarmi.
RISPOSTA:
Gentile Signor SOSTENITORE DI QUESTO PROGETTO DI RICERCA secondo quanto previsto dall'art. 1130 c.c. (Attribuzioni dell'amministratore) L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Ai sensi dell'art. 1131 c.c. (Rappresentanza) Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
L'art. 1133 c.c. (Provvedimenti presi dall'amministratore) dispone che I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Lo staff di www.LegaleFacile.it conferma e rinnova la propria disponibilità ad elaborare ulteriori approfondimenti nello specifico settore delle responsabilità dell’Amministratore di condominio.
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