Quesiti e risposte
Compravendita immobiliare ...
Oneri di urbanizzazione di immobile condonato prima dell´ acquisto
(utente: 33220)
QUESITO:
xxxxxxxx@libero.it - Buona giornata sono xxxxxxxx yyyyyy da xxxxxxx, vorrei
porVi un quesito. Mio padre nel lontano 1986 prsentava domanda di sanatoria ex
art. 31 della legge 28/02/1985 (condono edilizio) e pagava l'oblazine.
Nel 1987 vende l'immobile ed il notaio inserisce tra la descrizione
dell'immobile anche il condono; dice tra l'altro: - Tanto il possesso quanto il
godimento di quanto con questo atto venduto vengono accordati alla parte
acquirente con effetto da oggi per tutte le conseguenze utili e onerose. - la
parte venditrice garantisce la piena proprietà, il pacifico possesso, l'assoluta
disponibilità di quanto venduto e la totale libertà da ipoteche, privilegi ed
altri oneri reali. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti
al presente atto sono a carico della parte acquirente, che non ha vincoli di
parentela con la parte venditrice.
Nulla si dice esplicitamente sui futuri oneri di urbanizzazione conseguenti al
condono. Il comune dopo tanti anni chiede gli oneri di urbanizzazione. Chi deve
pagare? Intanto grazie per la Vostra attenzione. xxxxxxxx yyyyyy, xxxxxxx
xxxxxxx, 4xx - Indirizzo email xxxxxxx@libero.it
RISPOSTA:
Al suo quesito a risposto la dott.ssa Maria Adamo:
Il TAR Napoli, Sez. III, 12 aprile 2007 / 18 luglio 2007, n. 6793, ha deliberato
circa un problema sorto proprio in merito all'accollo degli oneri di
urbanizzazione.
In ordine alla natura della obbligazione per il pagamento degli oneri di
urbanizzazione, una parte della giurisprudenza, in vero maggioritaria, afferma
che il debito grava sul titolare della
concessione edilizia. Pertanto, dal momento che la concessione è trasferibile ai
sensi del sesto comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 citata (La
concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla
titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di
decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15
della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma
dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.) Pertanto, l'acquirente a
titolo particolare di un fabbricato già realizzato non è, in difetto di accollo,
obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione , a suo tempo dovuti al
momento del rilascio al venditore della relativa concessione edilizia, secondo
le ordinarie regole della successione, per cui le obbligazioni si trasmettono
all'erede del debitore e non anche al predetto acquirente. ( Consiglio Stato ,
sez. V, 26 marzo 1996 , n. 294).
Il richiedente del condono è stato suo padre, ed al momento del condono erano
specificati gli oneri da pagare. Per questo motivo l'acquirente non è obbligato
a pagare alcunchè, altrimenti si sarebbe dovuto specificare in sede di atto
notarile a chi erano da addebitare i relativi oneri.
Tuttavia, se in realtà il condono era pervenuto già nel 1987, ed i relativi
oneri da pagare sono arrivati solo adesso, nulla più dovete al Comune, perchè
tale credito si è prescritto. Tante sono state le decisioni giurispudenziali in
merito, tra le tante ne indico una tra le più recenti: " TAR Napoli, Sez. II, 28
febbraio 2008 / 4 aprile 2008, n. 1874. A norma dell'art. 35 della legge
47/1985, il versamento dell'oblazione non esime il soggetto che chiede di
avvalersi del condono edilizio dall'obbligo di versare al Comune gli oneri
concessori, ove dovuti.
Le suddette pretese pecuniarie (oblazione ed oneri concessori) restano soggette
in ragione della diversa causale che le connota - ad un regime giuridico diverso
anche in ordine ai tempi di prescrizione: invero, per il pagamento dei
contributi concessori vige il termine ordinario di prescrizione decennale,
mentre per il versamento dell'oblazione il diverso termine di trentasei mesi
fissato dall'art. 35, comma 18 ( cfr. Tar Campania Salerno nr°1896 del
8.10.2004).
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