Oneri di urbanizzazione di immobile condonato prima dell'acquisto

Tags: domanda di condono, pagamento oblazione, futuri oneri di urbanizzazione, accollo degli oneri di urbanizzazione,

05/02/2012





Quesiti e risposte
Compravendita immobiliare



Oneri di urbanizzazione di immobile condonato prima dell'acquisto



QUESITO:
Buona giornata vorrei porVi un quesito.Mio padre nel lontano 1986 presentava domanda di sanatoria ex art. 31 della legge 28/02/1985 relativa al condono edilizio e pagava l'oblazione.
Nel 1987 vende l'immobile ed il notaio inserisce tra la descrizione dell'immobile anche il condono; dice tra l'altro:
- Tanto il possesso quanto il godimento di quanto con questo atto venduto vengono accordati alla parte acquirente con effetto da oggi per tutte le conseguenze utili e onerose.
- la parte venditrice garantisce la piena proprietà, il pacifico possesso, l'assoluta disponibilità di quanto venduto e la totale libertà da ipoteche, privilegi ed altri oneri reali.
Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della parte acquirente, che non ha vincoli di parentela con la parte venditrice.
Nulla si dice esplicitamente sui futuri oneri di urbanizzazione conseguenti al condono.
Il comune dopo tanti anni chiede gli oneri di urbanizzazione. Chi deve pagare?
Intanto grazie per la Vostra attenzione.

RISPOSTA:
Al suo quesito a risposto la dott.ssa Maria Adamo:
Il TAR Napoli, Sez. III, 12 aprile 2007 / 18 luglio 2007, n. 6793, ha deliberato circa un problema sorto proprio in merito all'accollo degli oneri di urbanizzazione.
In ordine alla natura della obbligazione per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, una parte della giurisprudenza, in vero maggioritaria, afferma che il debito grava sul titolare della concessione edilizia.
Pertanto, dal momento che la concessione è trasferibile ai sensi del sesto comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 citata (La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa.
Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa.
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.) Pertanto, l'acquirente a titolo particolare di un fabbricato già realizzato non è, in difetto di accollo, obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione , a suo tempo dovuti al momento del rilascio al venditore della relativa concessione edilizia, secondo le ordinarie regole della successione, per cui le obbligazioni si trasmettono all'erede del debitore e non anche al predetto acquirente. ( Consiglio Stato , sez. V, 26 marzo 1996 , n. 294).
Il richiedente del condono è stato suo padre, ed al momento del condono erano specificati gli oneri da pagare.
Per questo motivo l'acquirente non è obbligato a pagare alcunchè, altrimenti si sarebbe dovuto specificare in sede di atto notarile a chi erano da addebitare i relativi oneri.
Tuttavia, se in realtà il condono era pervenuto già nel 1987, ed i relativi oneri da pagare sono arrivati solo adesso, nulla più dovete al Comune, perchè tale credito si è prescritto.Tante sono state le decisioni giurispudenziali in merito, tra le tante ne indico una tra le più recenti: TAR Napoli, Sez. II, 28 febbraio 2008 / 4 aprile 2008, n. 1874.
A norma dell'art. 35 della legge 47/1985, il versamento dell'oblazione non esime il soggetto che chiede di avvalersi del condono edilizio dall'obbligo di versare al Comune gli oneri concessori, ove dovuti.
Le suddette pretese pecuniarie (oblazione ed oneri concessori) restano soggette in ragione della diversa causale che le connota - ad un regime giuridico diverso anche in ordine ai tempi di prescrizione: invero, per il pagamento dei contributi concessori vige il termine ordinario di prescrizione decennale, mentre per il versamento dell'oblazione il diverso termine di trentasei mesi fissato dall'art. 35, comma 18 ( cfr. Tar Campania Salerno nr°1896 del 8.10.2004).

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