Cause di esclusione dalle agevolazioni per acquisto prima casa

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Compravendita immobiliare ...
Cause di esclusione dalle agevolazioni per acquisto prima casa

 

(utente: 33344)

DOMANDA:
Mia moglie è rimasta orfana di padre nel 1996, è stata fatta la denuncia di successione dei beni intestati al padre (la casa di famiglia).

Lei ha una sorella e naturalmente la mamma, quindi il bene è stato suddiviso in base alla legge (non so la quota, ma ai fini della mia domanda non credo importi).

Volevo sapere se la parte ricevuta in successione figura come prima casa, perchè vorrebbe acquistare casa beneficiando delle correlate agevolazioni ?

Mi chiamo XXXX YYYYY, Cell. XXX-XXXX, Email XXXXXXXX@gmail.it

RISPOSTA:
In generale i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni prima casa sono i seguenti:
 

- la casa non deve avere caratteristiche di lusso come indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969, mentre è irrilevante la categoria catastale;
 

- la casa deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende fissarla entro 18 mesi dall' acquisto (il termine è stato aumentato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'aquirente svolge la propria attività;
 

- se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, la casa deve trovarsi nel Comune dove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende l'acquirente;
 

- l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'Aire);
 

- per usufruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari (può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto, circolari n. 38 12.8.05, n. 19/E 1.1.01 n. 1/E 2.3.94)
L'acquirente deve dichiarare nell'atto di compravendita:
 

- di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
 

- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
 

- di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
 

L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
- non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
- la decadenza dell'agevolazione comporta il recupero delle imposte (al netto di quanto già corrisposto) e l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora




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