Ottenere cancellazione presso Centrale rischi Banca d' Italia

tags: iscrizione Centrale rischi Banca d'Italia, cancellazione iscrizione

pretesa creditore, 10 anni prescrizione, preavviso interessato prima iscrizione

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Cancellazione cattivi pagatori ...
Ottenere cancellazione presso Centrale rischi Banca d´ Italia

 

(utente: 33249)

QUESITO:
Vorrei cortesemente sapere se una iscrizione alla Centrale rischi Banca d'Italia per una sofferenza non sanata risalente al 1995 e dal 2003 mai più pretesa dal creditore, può rimanere iscritta a tutt'oggi (aprile 2009) nei dati della succitata centrale rischi e se può essere richiesta la cancellazione di detta iscrizione. Grazie anticipatamente per l’attenzione che dedicherete al mio quesito. Sono xxxxxxx xxxxxxxxx, Tel: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx@libero.it

RISPOSTA:
Al suo quesito ha risposto la dott.ssa in Giurisprudenza Maria Adamo (collaboratrice di legale facile.it):
" Carissima signora, il suo nominativo dalla centrale rischi può essere cancellato, ma ci sono dei limiti.
Da scindere la segnalazione alla CR di Banca d'Italia e quella delle CR private.

Nel primo caso Banca D'Italia il tempo da attendere è quello previsto dal Codice Civile ossia 10 anni, per effetto della prescrizione.

Per quanto riguarda le CR private deve attendere un massimo di 36 mesi.
 

Se dunque, il suo nominativo è iscritto nel CR Banca d'Italia, dovrà attendere ancora fino al 2013 per vederne la cancellazione a meno che non sani tutto e si faccia rilasciare quietanza liberatoria, in modo da richiedere la cancellazione dopo un anno.


Trascorso il tempo indicato dovrà fare istanza alla C.R. e se questa non provvederà ricorso al garante per la privacy.


Il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una decisione indirizzata alle centrali rischi e agli istituti finanziari che aderiscono al circuito con il quale è stato stabilito che la banca deve indicare con precisione al cliente gli estremi identificativi delle centrali dei rischi cui verranno inviati i suoi dati per consentirgli successivamente con facilità di chiederne la cancellazione come previsto dalla legge sulla privacy.

(art. 13 normativa sul trattamento dei dati personali).


Il Garante, ancora, ha affermato nel provvedimento, che le segnalazioni di morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi.

Le banche, in ogni caso, prima di effettuare la segnalazione devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire ".




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