Calamità naturali - Palazzo danneggiato dal terremoto e spese condominiali

tags: ricostruzione delle parti comuni, partecipare in base a valore millesimale

assicurazione indennità liquidata

facile facile e... aggiornato al 05/09/2010

 





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Calamità naturali ...
Palazzo danneggiato dal terremoto e spese condominiali

 

(utente: 33273)

QUESITO
Salve, mi chiamo xxxxxxxx yyyyyyyy e sono uno dei terremotati dell'Aquila.

 

Il mio condominio ha subito danni. In particolare il fabbricato presenta oltre a delle lesioni ( probabilmente della cortina ) anche il distaccamento di una parete in forati al piano terra.

 

Il Governo ha sospeso il pagamento dei tributi locali ma vorrei sapere come comportarmi con il pagamento delle rate condominiali ordinarie.

Cell. xxx-xxxxxx, Email: xxxxxxxxx_yyyyy@gmail.it

RISPOSTA
Gli oneri condominiali ordinari riscossi dall’amministratore sono destinati al pagamento delle spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni ( riscaldamento ).

 

Detti oneri vengono approvati nel bilancio preventivo che viene redatto dall’amministratore, susseguentemente su quest’ultimo grava l’onere della prova dell’avvenuta effettuazione dei lavori e dei relativi pagamenti, ed egli assolve il suo obbligo mediante la predisposizione di un rendiconto contenente tutte le movimentazioni in denaro, sia in entrata che in uscita, e la ripartizione tra i vari condomini.

 

I condomini hanno l’obbligo di provvedere al pagamento delle rate condominiali e non possono rifiutarsi di contribuire, con la loro quota, al mantenimento delle parti comuni.

 

Conseguentemente il pagamento delle rate non può essere sospeso, certamente però in fase di rendicontazione se le spese non sono state effettuate l’Amministratore dovrà restituirle ai condomini.
Per quanto attiene le rate straordinarie, che sono state approvate dall’Assemblea, le stesse non vanno pagate solo nell’ipotesi in cui i lavori, al momento del verificarsi del sisma, non siano stati ancora iniziati.


Vale la pena aggiungere che, se l’edificio perisce interamente o per una parte pari ai ¾ del suo valore, il condomino può chiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali; se, invece, perisce una parte inferiore ai tre quarti del valore dell’edificio, l’assemblea del condominio può deliberare la ricostruzione delle parti comuni e ciascun condomino è tenuto a parteciparvi in proporzione al valore millesimale del proprio appartamento.


Infine, se lo stabile è coperto da una idonea assicurazione ( che preveda specificatamente l’indennizzo per la rovina dell’edificio causata da terremoti  ) l’indennità liquidata è destinata alla ricostruzione delle parti comuni.




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