Quesiti e risposte: Banche - Risarcimento danni contro intermediari finanziari

tags: avviso al promotore finanziario, smobilizzare soldi, leggi per risparmiatore

criteri per intermediari finanziari, art. 21 del d.lgs. 58/98

facile facile e... aggiornato al 09/09/2010

 





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Risarcimento danni contro intermediari finanziari

 

(utente: 33238)

DOMANDA:
Gentili esperti di LegaleFacile, qualche giorno fa ho avvisato il mio promotore finanziario che avevo bisogno di denaro per spese impreviste e che volevo smobilizzare parte dei soldi investiti.
Giunto presso la mia abitazione per il disbrigo delle relative pratiche, il promotore ha ammesso che a causa di circostanze negative e di suoi errori, il capitale disponibile risultava essere di un terzo inferiore rispetto a quello investito inizialmente.
Notavo inoltre dai carteggi che alcune operazioni erano fortemente speculative, rischiose ed inadeguate rispetto agli investimenti fatti negli anni precedenti.
Il promotore mi consigliava di attendere una decina di giorni durante i quali avrebbe cercato di risolvere il problema.
Potete fornirmi dettagli giuridici d’insieme che mi facciano capire come devo muovermi ? Mi chiamo xxxxxxx yyyyy, Tel. xxx-xxxxxx, Mail xxxxx.yyyy@hotmail.it,
Preciso che lo scrivente non molto tempo fa, vista la situazione finanziaria generale, aveva precisato all’intermediario finanziario che avevo intenzione di utilizzare le somme investite.

RISPOSTA:
Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall’art. 21 del d.lgs. 58/98 il quale dispone che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b. acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c. acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
d. organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
e. disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
f. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
E’ importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. Al riguardo, la CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati
In parole semplici, la banca o comunque l’intermediario non può eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l’operazione pur avendo la banca/intermediario indicato per iscritto che l’operazione e’ inadeguata. Questa e’ una garanzia molto forte per il cliente.
La banca/intermediario, inoltre, non può fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l’operazione era in conflitto di interessi.
Da evidenziare, inoltre, che nelle cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari vige il principio dell’inversione dell’onere dalla prova.
Spetta cioè all’intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca/intermediario non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e’ uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori.
In sintesi, si ribadisce, è possibile far causa all’intermediario in tutti quei casi nei quali quest’ultimo abbia disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e’ stato indicato nell’apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l’operazione non fosse stata in conflitto di interessi.




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