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Risarcimento danni contro intermediari finanziari
(utente: 33238)
DOMANDA:
Gentili esperti di LegaleFacile, qualche giorno fa ho avvisato il mio promotore
finanziario che avevo bisogno di denaro per spese impreviste e che volevo
smobilizzare parte dei soldi investiti.
Giunto presso la mia abitazione per il
disbrigo delle relative pratiche, il promotore ha ammesso che a causa di
circostanze negative e di suoi errori, il capitale disponibile risultava essere
di un terzo inferiore rispetto a quello investito inizialmente.
Notavo inoltre
dai carteggi che alcune operazioni erano fortemente speculative, rischiose ed
inadeguate rispetto agli investimenti fatti negli anni precedenti.
Il promotore
mi consigliava di attendere una decina di giorni durante i quali avrebbe cercato
di risolvere il problema.
Potete fornirmi dettagli giuridici d’insieme che mi
facciano capire come devo muovermi ? Mi chiamo xxxxxxx yyyyy, Tel. xxx-xxxxxx,
Mail xxxxx.yyyy@hotmail.it,
Preciso che lo scrivente non molto tempo fa, vista la situazione finanziaria
generale, aveva precisato all’intermediario finanziario che avevo intenzione di
utilizzare le somme investite.
RISPOSTA:
Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli
intermediari finanziari a favore dei risparmiatori.
I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono
sanciti dall’art. 21 del d.lgs. 58/98 il quale dispone che nella prestazione dei
servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei
clienti e per l'integrità dei mercati;
b. acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati;
c. acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati;
d. organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai
clienti trasparenza ed equo trattamento;
e. disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
f. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee
a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
E’ importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni
programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. Al riguardo, la CONSOB
ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel
dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati
In parole semplici, la banca o comunque l’intermediario non può eseguire
operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a
meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l’operazione pur
avendo la banca/intermediario indicato per iscritto che l’operazione e’
inadeguata. Questa e’ una garanzia molto forte per il cliente.
La banca/intermediario, inoltre, non può fare operazioni in conflitto di
interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato
per iscritto il fatto che l’operazione era in conflitto di interessi.
Da evidenziare, inoltre, che nelle cause di risarcimento danni contro gli
intermediari finanziari vige il principio dell’inversione dell’onere dalla
prova.
Spetta cioè all’intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente
seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente
dimostrare che la banca/intermediario non ha esercitato la necessaria diligenza
e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e’ uno strumento molto forte nelle mani dei
risparmiatori.
In sintesi, si ribadisce, è possibile far causa all’intermediario in tutti quei
casi nei quali quest’ultimo abbia disposto operazioni contrarie al proprio
profilo di rischio (quello che e’ stato indicato nell’apposito documento o, in
assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della
banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno
arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l’operazione
non fosse stata in conflitto di interessi.
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