Impedire al condomino di tenere il proprio cane nell´ abitazione

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Animali domestici ...
Impedire al condomino di tenere il proprio cane nell´ abitazione

 

(utente: 33134)

QUESITO:
Gentili esperti del progetto di ricerca giuridico denominato “ LegaleFacile ” come prima cosa vi ringrazio infinitamente per la vostra disponibilità verso tutti coloro che curano e amano gli animali.

In secondo luogo espongo il mio problema: gli altri condomini del mio palazzo non vedono di buon occhio il fatto che io tengo nella mia abitazione dotata di balconi un cane a cui io sono molto affezionata.

Il mio timore è che quest’ultimi contattino l’amministratore per inseriscano nell’ordine del giorno della prossima assemblea la necessita di deliberare a favore dell’allontanamento del mio cane.

Sarò veramente felice di ricevere ogni utile informazioni per intervenire in tale ipotesi in assemblea a mia difesa.

In particolare vi chiedo se gli altri condomini possono impedirmi di tenere presso la mia abitazione il cane ?

Mi chiamo xxxxx yyyyyy, Cell. 3xx.xxxxxxx, Email: xxxxx_yyyyyy@libero.it

RISPOSTA:
Gentile Signor xxxxx yyyyyy (SOSTENITORE),
premetto che in linea generale gli animali domestici possono stare nei condomini e che solo in casi rari può essere imposto l’allontanamento degli stessi.
E’ possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione.
L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’ unanimità .
Ecco alcune sentenze che potrebbero essere citate per sostenere quanto in precedenza affermato:
- Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
- Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene."
- Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
- Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"




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