Opposizione a contravvenzioni: Contestazione

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Opposizione a contravvenzioni ...
Contestazione

 

La contestazione immediata della violazione (art. 200 D.Lgs. n. 285/1992)
Il codice della Strada prescrive, all'art. 200, che la violazione, ove sia possibile, debba essere immediatamente contestata al trasgressore ed agli obbligati in solido ai quali deve essere contestualmente consegnata una copia del verbale redatto ove debbono essere inserite le dichiarazioni del trasgressore stesso.

La contestazione successiva (art. 201 D.Lgs. n. 285/1992)
L'art. 201 del C.d.S. prevede che, in caso di omessa contestazione immediata della violazione, il verbale, con l'indicazione specifica dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, debba essere notificato al trasgressore e/o al proprietario e/o all'intestatario della targa del ciclomotore entro 150 giorni dal giorno della commessa infrazione. Ove i dati del proprietario non risultino dal P.R.A., al momento della commessa infrazione, il termine di 150 giorni inizia a decorrere dal momento in cui i dati stessi risultino dai pubblici registri.

I casi in cui non devono essere specificati i motivi dell'omessa contestazione immediata (art. 201 D.Lgs. n. 285/1992)
Come chiarito al punto che precede, in caso di omessa contestazione immediata, nel verbale, successivamente notificato, debbono essere specificatamente indicati i motivi dell'omessa contestazione immediata. L'art. 201 del C.d.S. prevede tuttavia alcune casistiche che escludono l'obbligo di comunicazione dei motivi dell'omessa contestazione immediata. Si tratta: a) dell'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) dell'effettuazione di un sorpasso vietato; d) dell'accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) in caso di accertamento dell'infrazione effettuato attraverso impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città; g) dell'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni. In tutti gli altri casi, vi è l'obbligo, in caso di mancata contestazione immediata, di indicare espressamente i motivi dell'omessa contestazione.

 

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