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Opposizione a contravvenzioni ...
Contestazione
La contestazione immediata della violazione (art. 200 D.Lgs. n.
285/1992)
Il codice della Strada prescrive, all'art. 200, che la violazione, ove
sia possibile, debba essere immediatamente contestata al trasgressore ed
agli obbligati in solido ai quali deve essere contestualmente consegnata
una copia del verbale redatto ove debbono essere inserite le
dichiarazioni del trasgressore stesso.
La contestazione successiva (art. 201 D.Lgs. n. 285/1992)
L'art. 201 del C.d.S. prevede che, in caso di omessa contestazione
immediata della violazione, il verbale, con l'indicazione specifica dei
motivi che hanno impedito la contestazione immediata, debba essere
notificato al trasgressore e/o al proprietario e/o all'intestatario
della targa del ciclomotore entro 150 giorni dal giorno della commessa
infrazione. Ove i dati del proprietario non risultino dal P.R.A., al
momento della commessa infrazione, il termine di 150 giorni inizia a
decorrere dal momento in cui i dati stessi risultino dai pubblici
registri.
I casi in cui non devono essere specificati i motivi dell'omessa
contestazione immediata (art. 201 D.Lgs. n. 285/1992)
Come chiarito al punto che precede, in caso di omessa contestazione
immediata, nel verbale, successivamente notificato, debbono essere
specificatamente indicati i motivi dell'omessa contestazione immediata.
L'art. 201 del C.d.S. prevede tuttavia alcune casistiche che escludono
l'obbligo di comunicazione dei motivi dell'omessa contestazione
immediata. Si tratta: a) dell'impossibilità di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocità; b) dell'attraversamento di un incrocio
con il semaforo indicante la luce rossa; c) dell'effettuazione di un
sorpasso vietato; d) dell'accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo; e) dell'accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente
gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o
comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari; f) in caso di accertamento dell'infrazione effettuato
attraverso impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato delle città; g)
dell'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni.
In tutti gli altri casi, vi è l'obbligo, in caso di mancata
contestazione immediata, di indicare espressamente i motivi dell'omessa
contestazione.
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