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Opposizione a contravvenzioni ...
Procedura e termini
Il ricorso avverso le contravvenzioni per violazioni del codice della
strada (procedure e termini)
Il ricorso avverso una sanzione comminata per la violazione di norme del
codice della strada può essere proposto alternativamente al Prefetto ex
art. 203 del C.d.S. o al Giudice di Pace ex art. 204 del C.d.S. entro il
termine di 60 giorni dalla data della commessa infrazione. Il ricorso
avverso la multa promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello
davanti al Giudice di Pace. Il ricorso avverso la sanzione (sia esso
promosso davanti al Prefetto, sia esso promosso davanti al Giudice di
Pace) è in ogni caso inammissibile ove, nel frattempo, il ricorrente
abbia effettuato il pagamento in misura ridotta. Ed infatti al
destinatario della multa è offerta, dall'art. 202 del C.d.S., in
alternativa alla via del ricorso, quella del pagamento della sanzione in
misura ridotta.
Il ricorso al Prefetto può essere presentato al Comando o all'Ufficio da
cui dipende l'Organo accertatore o direttamente al Prefetto oppure
inoltrato ai medesimi a mezzo di raccomandata A.R. entro il termine di
60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del
verbale. Il Prefetto, ricevuto il ricorso, ha termine di 180 giorni (nel
caso in cui il ricorso sia stato presentato all'Ufficio da cui dipende
l'Organo accertatore) oppure termine di 210 giorni (nel caso in cui il
ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto) per decidere sul
ricorso emettendo alternativamente ordinanza ingiunzione di pagamento di
una somma non inferiore al doppio del minimo previsto per la sanzione
commessa oppure ordinanza di archiviazione. In caso di omessa decisione
il ricorso si intende accolto in quanto i termini sono perentori.
Se il ricorrente chiede di essere sentito personalmente i termini sopra
indicati sono sospesi a decorrere dalla notifica dell'invito al
ricorrente per la presentazione all'audizione sino alla data fissata per
l'audizione o sino alla data dell'espletamento dell'audizione medesima.
L'ordinanza deve esser notificata entro il termine di 150 giorni dalla
sua adozione. Il che comporta che, per avere la certezza dell'esito
favorevole di un ricorso occorrerà attendere, in caso di mancata
notifica dell'ordinanza, il termine complessivo di 330 giorni (ove il
ricorso sia stato presentato all'Ufficio dal quale dipende l'organo
accertatore) oppure il termine complessivo di 360 giorni (nel caso in
cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto).
Si evidenzia altresì che avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento
è possibile proporre opposizione entro 30 gg. dalla notifica del
provvedimento al Giudice di Pace competente per territorio
Pertanto, come già accennato entro il termine di 60 giorni previsto per
il ricorso al Prefetto, è possibile alternativamente, proporre ricorso
davanti al Giudice di Pace territorialmente competente in relazione al
luogo della commessa infrazione. Il Giudice di Pace, ricevuto il
ricorso, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi
a sè ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di
depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento.
L'opponente può stare in giudizio personalmente. Il Giudice assume le
prove che ritiene necessarie anche d'ufficio e, successivamente
all'espletamento dell'istruttoria, invita le parti a precisare le
conclusioni ed alla discussione pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. E' espressamente previsto che
l'opposizione sia accolta qualora non ci siano prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente.
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