Opposizione a contravvenzioni: Procedura e termini

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Opposizione a contravvenzioni ...
Procedura e termini

 

Il ricorso avverso le contravvenzioni per violazioni del codice della strada (procedure e termini)
Il ricorso avverso una sanzione comminata per la violazione di norme del codice della strada può essere proposto alternativamente al Prefetto ex art. 203 del C.d.S. o al Giudice di Pace ex art. 204 del C.d.S. entro il termine di 60 giorni dalla data della commessa infrazione. Il ricorso avverso la multa promosso davanti al Prefetto rende inammissibile quello davanti al Giudice di Pace. Il ricorso avverso la sanzione (sia esso promosso davanti al Prefetto, sia esso promosso davanti al Giudice di Pace) è in ogni caso inammissibile ove, nel frattempo, il ricorrente abbia effettuato il pagamento in misura ridotta. Ed infatti al destinatario della multa è offerta, dall'art. 202 del C.d.S., in alternativa alla via del ricorso, quella del pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il ricorso al Prefetto può essere presentato al Comando o all'Ufficio da cui dipende l'Organo accertatore o direttamente al Prefetto oppure inoltrato ai medesimi a mezzo di raccomandata A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale. Il Prefetto, ricevuto il ricorso, ha termine di 180 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato all'Ufficio da cui dipende l'Organo accertatore) oppure termine di 210 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto) per decidere sul ricorso emettendo alternativamente ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo previsto per la sanzione commessa oppure ordinanza di archiviazione. In caso di omessa decisione il ricorso si intende accolto in quanto i termini sono perentori.
Se il ricorrente chiede di essere sentito personalmente i termini sopra indicati sono sospesi a decorrere dalla notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione sino alla data fissata per l'audizione o sino alla data dell'espletamento dell'audizione medesima. L'ordinanza deve esser notificata entro il termine di 150 giorni dalla sua adozione. Il che comporta che, per avere la certezza dell'esito favorevole di un ricorso occorrerà attendere, in caso di mancata notifica dell'ordinanza, il termine complessivo di 330 giorni (ove il ricorso sia stato presentato all'Ufficio dal quale dipende l'organo accertatore) oppure il termine complessivo di 360 giorni (nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto).
Si evidenzia altresì che avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento è possibile proporre opposizione entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento al Giudice di Pace competente per territorio
Pertanto, come già accennato entro il termine di 60 giorni previsto per il ricorso al Prefetto, è possibile alternativamente, proporre ricorso davanti al Giudice di Pace territorialmente competente in relazione al luogo della commessa infrazione. Il Giudice di Pace, ricevuto il ricorso, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento. L'opponente può stare in giudizio personalmente. Il Giudice assume le prove che ritiene necessarie anche d'ufficio e, successivamente all'espletamento dell'istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. E' espressamente previsto che l'opposizione sia accolta qualora non ci siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

 

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