Cancellazione dei cattivi pagatori dalla centrale dei rischi

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Cancellazione dei cattivi pagatori ...
Centrale dei rischi

 

Chi è finito nell’albo dei “cattivi pagatori” per aver pagato con ritardo non più di due rate del prestito ottenuto dalla banca o dalla società finanziaria, sarà cancellato dall’albo dopo un anno dalla regolarizzazione del pagamento delle rate. E’ quanto prevede una delibera nr. 8/2004 del Garante della privacy pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23/12/2004 che ha regolato l’attività delle cosiddette “centrali rischi”, le quali memorizzano per conto delle banche o delle finanziarie i dati di tutti coloro che ritardano i pagamenti delle rate o non le pagano affatto. Costoro, quando vanno poi a chiedere un altro finanziamento a qualsiasi altra banca o finanziaria, ottengono un rifiuto anche se hanno regolarizzato la loro posizione, perché il loro nominativo rimane nella banca dati a tempo indeterminato. Ora il Garante della privacy ha messo i termini per la cancellazione dei dati relativi ai cattivi pagatori: un anno se la loro morosità riguarda una o due rate poi sanate, due anni se si tratta di più di due rate. Inoltre, tutti coloro che andranno a chiedere un prestito riceveranno preventivamente una informativa che li avvertirà del rischio di pagare rate in ritardo. La disciplina del Garante della privacy riguarda solo le centrali rischi private e non quelle pubbliche che sono già regolate da norme. Infatti, ci sono tre tipi di centrali rischi.
- La centrale rischi pubblica per i finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro, gestita dalla Banca d’Italia, prevista dal decreto legislativo n. 385/1993 e disciplinata da una delibera del Comitato per il credito e il risparmio (CICR) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994.
- La centrale rischi per i finanziamenti di importo inferiore a 75.000 euro e superiore a 30.000 euro, che su richiesta dell’ABI è stata autorizzata da una delibera del CICR del 3 maggio 1999, è gestita dalla Società interbancaria per l’automazione (SIA) sotto la vigilanza della Banca d’Italia, che ne ha disciplinato il funzionamento con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000.
- Varie centrali rischi private per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro, cui si appoggiano generalmente le società finanziarie, ma che non erano regolate da alcuna norma.
Mentre la normativa che regola le prime due centrali rischi prevede che il “cattivo pagatore” (che può essere considerato tale anche se ha ritardato di qualche giorno il pagamento di una rata) sia cancellato dalla banca dati dopo un anno dal saldo del finanziamento, se è comunque andato a buon fine, le centrali rischi private mantenevano il nominativo anche per più di cinque anni, di modo che quando l’interessato andava a chiedere un altro finanziamento gli veniva negato. Va aggiunto che anche per le centrali rischi private vale la regola stabilita dalla legge sulla privacy in base alla quale l’interessato può chiedere di conoscere i dati inseriti che lo riguardano, anche se espressi in forma di punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità. In caso di inosservanza di queste disposizioni si può fare ricorso al Garante della privacy.





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