Informazioni legali
Cancellazione dei cattivi pagatori ...
Centrale dei rischi
Chi è finito nell’albo dei “cattivi pagatori” per aver pagato con
ritardo non più di due rate del prestito ottenuto dalla banca o dalla
società finanziaria, sarà cancellato dall’albo dopo un anno dalla
regolarizzazione del pagamento delle rate. E’ quanto prevede una
delibera nr. 8/2004 del Garante della privacy pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 23/12/2004 che ha regolato l’attività delle cosiddette
“centrali rischi”, le quali memorizzano per conto delle banche o delle
finanziarie i dati di tutti coloro che ritardano i pagamenti delle rate
o non le pagano affatto. Costoro, quando vanno poi a chiedere un altro
finanziamento a qualsiasi altra banca o finanziaria, ottengono un
rifiuto anche se hanno regolarizzato la loro posizione, perché il loro
nominativo rimane nella banca dati a tempo indeterminato. Ora il Garante
della privacy ha messo i termini per la cancellazione dei dati relativi
ai cattivi pagatori: un anno se la loro morosità riguarda una o due rate
poi sanate, due anni se si tratta di più di due rate. Inoltre, tutti
coloro che andranno a chiedere un prestito riceveranno preventivamente
una informativa che li avvertirà del rischio di pagare rate in ritardo.
La disciplina del Garante della privacy riguarda solo le centrali rischi
private e non quelle pubbliche che sono già regolate da norme. Infatti,
ci sono tre tipi di centrali rischi.
- La centrale rischi pubblica per i finanziamenti di importo superiore a
75.000 euro, gestita dalla Banca d’Italia, prevista dal decreto
legislativo n. 385/1993 e disciplinata da una delibera del Comitato per
il credito e il risparmio (CICR) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
20 aprile 1994.
- La centrale rischi per i finanziamenti di importo inferiore a 75.000
euro e superiore a 30.000 euro, che su richiesta dell’ABI è stata
autorizzata da una delibera del CICR del 3 maggio 1999, è gestita dalla
Società interbancaria per l’automazione (SIA) sotto la vigilanza della
Banca d’Italia, che ne ha disciplinato il funzionamento con un
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000.
- Varie centrali rischi private per finanziamenti di importo inferiore a
30.000 euro, cui si appoggiano generalmente le società finanziarie, ma
che non erano regolate da alcuna norma.
Mentre la normativa che regola le prime due centrali rischi prevede che
il “cattivo pagatore” (che può essere considerato tale anche se ha
ritardato di qualche giorno il pagamento di una rata) sia cancellato
dalla banca dati dopo un anno dal saldo del finanziamento, se è comunque
andato a buon fine, le centrali rischi private mantenevano il nominativo
anche per più di cinque anni, di modo che quando l’interessato andava a
chiedere un altro finanziamento gli veniva negato. Va aggiunto che anche
per le centrali rischi private vale la regola stabilita dalla legge
sulla privacy in base alla quale l’interessato può chiedere di conoscere
i dati inseriti che lo riguardano, anche se espressi in forma di
punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità. In caso di
inosservanza di queste disposizioni si può fare ricorso al Garante della
privacy.
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