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Opposizione a cartelle esattoriali...
La competenza
Sono numerosissimi i ricorsi che vengono attualmente proposti avverso
cartelle esattoriali inerenti sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni al Codice della Strada; la particolarità delle attuali
opposizioni è costituita dalla natura del credito iscritto a ruolo e
dalle motivazioni addotte dai ricorrenti. Questi ultimi, infatti,
affermano di avere già pagato e di avere perciò estinto il loro obbligo.
L’esattore, invece, afferma l’insufficienza dei pagamenti effettuati e
la sussistenza di residui obblighi di pagamento.La questione,
apparentemente semplice, presenta al contrario numerosi aspetti
giuridici, per la soluzione dei quali occorre procedere per gradi e con
chiarezza.
E’ pacifica la competenza del giudice ordinario e non di quello
tributario, ancorchè la richiesta di pagamento venga effettuata tramite
notifica di cartella esattoriale. La ragione di ciò risiede nell’oggetto
della pretesa, costituita da sanzioni legate al Codice della Strada, e
nella causa petendi del ricorso proposto dal cittadino: sussiste tale
competenza ogni volta che il ricorrente deduca la infondatezza della
pretesa sanzionatoria (Cass. Civ. s.u. 12.7.2004 n.12879).
E’ stato altresì esattamente affermato che, nel caso in cui il
ricorrente motivi il ricorso con l’omessa notifica
dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, tale azione
costituirebbe il primo momento giurisdizionale utile all’impugnazione, e
ciò giustifica il ricorso al Giudice di Pace in forza della legge 689/81
(Cass. Civ. 7.5.2004 n.8695).
Ove il ricorrente sostenesse il verificarsi di effetti estintivi della
pretesa, verificatisi in epoca posteriore alla formazione del titolo
esecutivo, l’azione da proporre non sarà più il ricorso ex art. 22 della
legge 689/81 ma l’opposizione in forza dell’art. 615 cpc. La differenza
è importante sia per le forme, che per le norme processuali, che per i
termini di proposizione e le conseguenze relative.
L’opposizione alla cartella in forza della legge 689/81 deve essere
proposta a pena di decadenza entro 30 giorni dalla notifica della
cartella esattoriale ed il rito si svolgerà nella forma semplificata
prevista dalla legge speciale. L’opposizione ex art. 615 cpc è
proponibile sia con citazione che con ricorso (a seconda che
l’esecuzione non sia ancora iniziata o meno) e si svolge con il rito del
processo ordinario di cognizione (Cass.civ. 26.3.2004 n.6119 - Cass.
Civ. 12.4.2002 n.5279 – Cass.civ. 13.12.2001 n.15741 – Cass. Civ. s.u.
9.11.2000 n. 1162).
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