Testamento e quote ereditarie

www.legalefacile.it

facile facile e... aggiornato al 01/08/2010

 





Guide strategiche inedite



Testamento e quote ereditarie ...

 

a cura della dott.ssa Maria Adamo

Quando il testamento esiste, si osservano quelle che sono le volontà del de cuius. Tuttavia la normativa italiana è molto rigida in fatto di successioni ereditarie e di conseguenza le disposizioni testamentarie devono rispettare alcuni limiti.
Non è possibile infatti nel nostro ordinamento successorio “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi) e bisogna quindi rispettare le quote di legittima, cioè le percentuali di eredità che devono comunque andare ai parenti indicati dalla normativa, anche contro la volontà del de cuius.
Pertanto gli eredi legittimari (cioè quelli stabiliti dal codice civile in caso di testamento), quando ritengano di non aver ricevuto dalla divisione ereditaria la quota di legittima, possono impugnare il testamento per far valere i loro diritti.
Solo una parte dell’eredità può essere liberamente lasciata dal de cuius a qualunque persona egli desideri e questa percentuale, che come vedremo varia da caso a caso, si chiama quota disponibile.
Chiaramente tra le persone che possono ereditare la quota disponibile ci sono anche i legittimari, che quindi riceveranno una fetta maggiore di eredità rispetto a quella (la legittima) stabilita dal codice civile, perché appunto quest’ultima sarà maggiorata di parte o tutta la quota disponibile.
I familiari (legittimari) che ereditano in caso di presenza del testamento sono solo: il coniuge, i figli e gli ascendenti (ma solo se mancano i figli)
Come si vede, rispetto alla successione senza testamento, non ereditano i fratelli del de cuius, i quali quindi possono ricevere eredità solo se indicati nel testamento come beneficiari della quota disponibile.
Gli articoli dal 537 al 544 del codice civile, stabiliscono le quote di riserva necessarie, e dunque permettono di identificare le quote di eredità disponibili al testatore.
Dunque, in base a chi si lascia queste sono le quote di riserva e disponibili:
- un figlio solo = ( la metà al figlio - la metà disponibile ) - art. 537 codice civile
- più figli = ( due terzi diviso tra i figli - un terzo disponibile) - art. 537 codice civile
- coniuge solo = ( la metà al coniuge - la metà disponibile ) - art. 540 codice civile
- coniuge con un figlio = ( un terzo al coniuge un terzo al figlio e un terzo disponibile ) - art. 542 codice civile
- coniuge con più figli = ( un quarto al coniuge due quarti ai figli in parti uguali un quarto disponibile ) - art. 542 codice civile
- coniuge con ascendenti (senza figli) = ( due quarti al coniuge un quarto agli ascendenti un quarto disponibile ) - art. 544 c.c.
- solo gli ascendenti = ( un terzo in parti uguali due terzi disponibile ) - art. 538 codice civile
E’ il caso infine di sottolineare la seguente regola fondamentale: nell’eventualità di premorienza di un erede, la sua quota è divisa in parti uguali tra i parenti più prossimi di grado. Essa vale sia per le eredità senza testamento, sia per quelle con testamento.
Per es. quando manchi – per premorienza – il figlio, la sua quota ereditaria (per ipotesi il 25%) va divisa in parti uguali tra i suoi poniamo 2 figli (cioè tra i nipoti del de cuius e ognuno di essi prenderà quindi il 25% diviso 2 dell’eredità, ovvero il 12,5% del patrimonio). Lo stesso dicasi nel caso manchi per premorienza la mamma: la sua quota sarà divisa in parti uguali tra i nonni materni (per es. se la quota della mamma premorta è il 50%, ciascun nonno prenderà la metà del 50%, cioè il 25% dell’intero patrimonio).

Lo staff di www.LegaleFacile.it è disponibile a fornire i recapiti per un contatto diretto con la preziosissima collabortarice dott.ssa Maria Adamo (Laureata in Giurisprudenza ed esperta) previa espressa richiesta dei suoi utenti e sotenitore.

 





Vuoi porci un quesito o richiedere un approfondimento?



Visita anche la nostra mappa del sito



Guide strategiche inedite: