Guide strategiche inedite
Testamento e quote ereditarie ...
a cura della dott.ssa Maria Adamo
Quando il testamento esiste, si osservano quelle che sono le volontà del de
cuius. Tuttavia la normativa italiana è molto rigida in fatto di successioni
ereditarie e di conseguenza le disposizioni testamentarie devono rispettare
alcuni limiti.
Non è possibile infatti nel nostro ordinamento successorio “diseredare” alcuni
parenti (i più prossimi) e bisogna quindi rispettare le quote di legittima, cioè
le percentuali di eredità che devono comunque andare ai parenti indicati dalla
normativa, anche contro la volontà del de cuius.
Pertanto gli eredi legittimari (cioè quelli stabiliti dal codice civile in caso
di testamento), quando ritengano di non aver ricevuto dalla divisione ereditaria
la quota di legittima, possono impugnare il testamento per far valere i loro
diritti.
Solo una parte dell’eredità può essere liberamente lasciata dal de cuius a
qualunque persona egli desideri e questa percentuale, che come vedremo varia da
caso a caso, si chiama quota disponibile.
Chiaramente tra le persone che possono ereditare la quota disponibile ci sono
anche i legittimari, che quindi riceveranno una fetta maggiore di eredità
rispetto a quella (la legittima) stabilita dal codice civile, perché appunto
quest’ultima sarà maggiorata di parte o tutta la quota disponibile.
I familiari (legittimari) che ereditano in caso di presenza del testamento sono
solo: il coniuge, i figli e gli ascendenti (ma solo se mancano i figli)
Come si vede, rispetto alla successione senza testamento, non ereditano i
fratelli del de cuius, i quali quindi possono ricevere eredità solo se indicati
nel testamento come beneficiari della quota disponibile.
Gli articoli dal 537 al 544 del codice civile, stabiliscono le quote di riserva
necessarie, e dunque permettono di identificare le quote di eredità disponibili
al testatore.
Dunque, in base a chi si lascia queste sono le quote di riserva e disponibili:
- un figlio solo = ( la metà al figlio - la metà disponibile ) - art. 537 codice
civile
- più figli = ( due terzi diviso tra i figli - un terzo disponibile) - art. 537
codice civile
- coniuge solo = ( la metà al coniuge - la metà disponibile ) - art. 540 codice
civile
- coniuge con un figlio = ( un terzo al coniuge un terzo al figlio e un terzo
disponibile ) - art. 542 codice civile
- coniuge con più figli = ( un quarto al coniuge due quarti ai figli in parti
uguali un quarto disponibile ) - art. 542 codice civile
- coniuge con ascendenti (senza figli) = ( due quarti al coniuge un quarto agli
ascendenti un quarto disponibile ) - art. 544 c.c.
- solo gli ascendenti = ( un terzo in parti uguali due terzi disponibile ) -
art. 538 codice civile
E’ il caso infine di sottolineare la seguente regola fondamentale:
nell’eventualità di premorienza di un erede, la sua quota è divisa in parti
uguali tra i parenti più prossimi di grado. Essa vale sia per le eredità senza
testamento, sia per quelle con testamento.
Per es. quando manchi – per premorienza – il figlio, la sua quota ereditaria
(per ipotesi il 25%) va divisa in parti uguali tra i suoi poniamo 2 figli (cioè
tra i nipoti del de cuius e ognuno di essi prenderà quindi il 25% diviso 2
dell’eredità, ovvero il 12,5% del patrimonio). Lo stesso dicasi nel caso manchi
per premorienza la mamma: la sua quota sarà divisa in parti uguali tra i nonni
materni (per es. se la quota della mamma premorta è il 50%, ciascun nonno
prenderà la metà del 50%, cioè il 25% dell’intero patrimonio).
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