Polizia giudiziaria - Approfondimenti sulle intercettazioni telefoniche

18/05/2012



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Polizia giudiziaria



Polizia giudiziaria - Approfondimenti sulle intercettazioni telefoniche



Ecco alcune precisazioni estrapolate dalla normativa procedurale vigente in materia di richieste di intercettazioni telefoniche:

- L'esecuzione delle intercettazioni telefoniche presuppone l'effettuazione di indagini per reati previsti dall'art. 266-co.1-2 del codice di procedura penale che vi siano gravi indizi di reato e che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile.

- Sono autorizzate dal G.I.P. (giudice delle indagini preliminari) su richiesta del P.M. (pubblico ministero)e alle operazioni di intercettazione provvede il P.M. avvalendosi degli Ufficiali di P.G. (polizia giudiziaria) - È vietata l'intercettazione di conversazione e comunicazione dei membri del Parlamento (salvo autorizzazione della Camera di appartenenza) e dei difensori, unitamente a quelle intercorse tra loro e i rispettivi assistiti.

- Giornalmente dovrà essere redatto un verbale di ascolto, su cui trascrivere sommariamente le comunicazioni intercettate.

- Dell’avvio delle operazioni di intercettazione deve essere informata l’A.G. (autorità giudiziaria) richiedente.

- La durata delle stesse è pari a 15 giorni; sono previste altresì proroghe, che presuppongono l’emissione di decreto della stessa Autorità che le ha autorizzate inizialmente.

Registrazione della conversazione da parte di uno degli interlocutori

Per dirla in altro modo stiamo parlando di registrazione della conversazione tra presenti.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9132 dell' 08/03/2010 ha stabilito la legittimità quale elemento di prova della registrazione di una conversazione telefonica da parte di uno degli interlocutori.

Tale registrazione è utilizzabile anche senza che vi sia stato un provvedimento dell'autorità giudiziaria purché trattasi di colloqui privati registrati da uno degli interlocutori.

In pratica, la registrazione di una conversazione telefonica eseguita da uno degli stessi interlocutori, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie di queste, pertanto la registrazione all'insaputa di uno dei due interlocutori non costituisce offesa alla libertà di autodeterminazione di costui, che ha comunicato in piena libertà, volendo comunicare.

Dalla consultazione nelle fonti aperte di altre sentenza relative all'argomento in questione sembrerebbe che la giurisprudenza in genere ritenga legittimo l'utilizzo probatorio di tali "documenti" sul presupposto che la registrazione della conversazione tra presenti assume il valore di prova documentale dell'intervenuto colloquio.

Quanto fin qui detto non deve confondersi con il concetto di intercettazione in senso stretto che invece presuppone l'acquisizione e la successiva cognizione di comunicazioni riservate, intercorrenti fra terze persone, delle quali chi effettui la registrazione non faccia parte.

Legge del 8-4-74 n. 98; art. 615 bis, 617, 617 bis del codice penale; articolo 226 bis del codice di procedura penale sulla riservatezza della vita privata e dell'intercettazione delle telefonate.







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