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Guide strategiche inedite
Partecipare alle aste pubbliche
Partecipare alle aste pubbliche: Introduzione alle aste immobiliari
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie.
Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista.
Ogni immobile è stimato da un perito.
Le aste giudiziarie si svolgono a seguito, o di una procedura esecutiva (RGE), oppure di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo...)
Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.).
La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione.
La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo prezzo e oneri fiscali.
La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale.
Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione.
Le spese di trascrizione e cancellazione sono, a seconda del tribunale di competenza, o interamente a carico della procedura, oppure a carico dell’acquirente.
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura viene ordinata l’immediata liberazione.
La partecipazione all'asta è consentita a tutti i soggetti che abbiano rispettato, nel termine previsto dal bando, alcune formalità.
In particolare, è necessario: presentare una semplice domanda in carta da bollo alla Cancelleria del Tribunale o presso lo sportello del Concessionario (entro il giorno antecendente alla data dell'asta) accompagnata da un deposito cauzionale con assegno circolare non trasferibile, di importo indicato nel bando d'asta, a titolo di anticipo sul prezzo e di anticipo sulle spese e gli oneri di aggiudicazione.
Nel caso in cui non si ottenga l'aggiudicazione del bene, gli assegni sono immediatamente restituiti.
Acquistare un bene all'Asta è sicuramente un vantaggio e non comporta alcun rischio; Tribunali ed Enti vendono, infatti, immobili certificati da periti, liberi da ipoteche e pignoramenti (preventivamente cancellati dal giudice) e a prezzi di assoluta convenienza.
E' importante ricordare che per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura viene ordinata l’immediata liberazione
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